Le norme valide per la scuola nelle tre aree
1. PER LE AREE A MINOR RISCHIO
(ZONA GIALLA)
1^CICLO D’ISTRUZIONE – Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1^ grado
➢ L’attività didattica ed educativa continua a svolgersi in presenza.
E’ obbligatoria la mascherina, esclusi i bambini di età inferiore ai sei anni e i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
2^CICLO D’ISTRUZIONE – Scuola secondaria di 2^ grado
➢ Sono adottate forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ( artt. 4 e 5 del DPR 8 marzo 1999, n. 275) in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata (DDI).
E’ possibile svolgere l’attività didattica in presenza qualora:
✓ sia richiesto l’uso di laboratori,
✓ sia necessaria in situazione di disabilità dei soggetti coinvolti e in caso di disturbi specifici di apprendimento e di altri bisogni educativi speciali.
⇒ Va comunque garantito il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata, in modo che sia garantita una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione.
➢ Sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.
2. PER LE AREE DI ELEVATA GRAVITÀ
(ZONA ARANCIONE)
1^CICLO D’ISTRUZIONE – Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1^ grado
➢ L’attività didattica ed educativa continua a svolgersi in presenza.
E’ obbligatoria la mascherina, esclusi i bambini di età inferiore ai sei anni e i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
2^CICLO D’ISTRUZIONE– Scuola secondaria di 2^ grado
➢ Sono adottate forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ( artt. 4 e 5 del DPR 8 marzo 1999, n. 275) in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata (DDI).
E’ possibile svolgere l’attività didattica in presenza qualora:
✓ sia richiesto l’uso di laboratori
✓ sia necessaria in situazione di disabilità dei soggetti coinvolti e in caso di disturbi specifici di apprendimento e di altri bisogni educativi speciali.
⇒ Va comunque garantito il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata, in modo che sia garantita una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione.
➢ Sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.
➢ E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da questi territori ma sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza ove prevista.
➢ E’ vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
3. PER LE AREE DI MASSIMA GRAVITÀ
(ZONA ROSSA)
1^CICLO D’ISTRUZIONE – Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1^ grado (solo la classe 1^)
➢ L’attività didattica ed educativa continua a svolgersi in presenza.
E’ obbligatoria la mascherina, esclusi i bambini di età inferiore ai sei anni e i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
1^CICLO D’ISTRUZIONE – classi 2^ e 3^
2^CICLO D’ISTRUZIONE– Scuola secondaria di 2^ grado (tutte le classi)
➢ Sono adottate forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ( artt. 4 e 5 del DPR 8 marzo 1999, n. 275) in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata.
E’ possibile svolgere l’attività didattica in presenza qualora:
✓ sia richiesto l’uso di laboratori
✓ sia necessaria in situazione di disabilità dei soggetti coinvolti e in caso di disturbi specifici di apprendimento e di altri bisogni educativi speciali.
⇒ Va comunque garantito il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata, in modo che sia garantita una relazione
➢ E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di questa area nonché all’interno dei medesimi territori. Sono consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, per motivi di salute o strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, ove prevista. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito su questi territori è consentito se necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti.
➢ I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
ALTRI PROVVEDIMENTI
➢ E’ sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche (concorso straordinario).
➢ Le riunioni degli organi collegiali in tutte le scuole di ogni ordine e grado possono essere svolte solo con modalità a distanza. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.
➢ Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO).
➢ Il Ministro della Salute, con frequenza almeno settimanale, “verifica il permanere dei presupposti” per l’appartenenza alle diverse fasce e aggiorna, con ordinanza, il relativo elenco.
La permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione.
⇒ Le ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data 3 dicembre 2020.