Abilitazione da concorso straordinario : DECRETO-LEGGE 29 ottobre 2019, n. 126

Di seguito in dettaglio il citato Decreto legge del 29 ottobre 2019 – n.126 :


Art. 1
COMMA 9

Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria.

9. La procedura di cui al comma 1 prevede:
a) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla, a cui possono partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti di cui ai commi 5 e 6;

b) la formazione di una graduatoria di vincitori, sulla base del punteggio riportato nella prova di cui alla lettera a) e della valutazione dei titoli di cui al comma 11, lettera c), nel limite dei posti di cui al comma 2;

c) l’immissione in ruolo dei soggetti di cui alla lettera b), nel limite dei posti annualmente autorizzati ai sensi del comma 4, conseguentemente ammessi al periodo di formazione iniziale e prova;

d) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla, a cui possono partecipare i soggetti di cui al comma 7;

e) la compilazione di un elenco dei soggetti che, avendo conseguito nelle prove di cui alle lettere a) e d) il punteggio minimo previsto dal comma 10, possono conseguire l’abilitazione all’insegnamento alle condizioni di cui alla lettera g);

f) l’abilitazione all’esercizio della professione docente per la relativa classe di concorso, dei vincitori della procedura immessi in ruolo, all’atto della conferma in ruolo. I vincitori della procedura possono altresi’ conseguire l’abilitazione, alle condizioni di cui alla lettera g), numeri 2) e 3);

g) l’abilitazione all’esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell’elenco di cui alla lettera e)

purche’:

1) abbiano in essere un contratto di docenza a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attivita’ didattiche presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarita’ della relativa posizione contributiva;

2) conseguano i crediti formativi universitari o accademici di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove non ne siano gia’ in possesso;

3) superino la prova di cui al comma 13, lettera c).

COMMA 10

10. Le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), sono superate dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente, e riguardano il programma di esame previsto per la prova dei concorsi per la scuola secondaria banditi nel 2018.

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