VIII ciclo (a.a. 2022-2023) dei corsi di specializzazione per l’attività di sostegno -TFA
1. È autorizzato l’avvio, per l’anno accademico 2022/2023 dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado.
2. I posti disponibili e le sedi autorizzate allo svolgimento dei percorsi sono indicati nell’allegata tabella A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
3. Le modalità di espletamento delle prove di accesso, costituite da un test preselettivo, una o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale, sono disciplinate dal decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, e dal decreto interministeriale 7 agosto 2020, n. 90, citati in premessa.
Gli aspetti organizzativi e didattici dei percorsi di formazione sono disciplinati dagli atenei con propri bandi.
4. Le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate, per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno, per i giorni 4, 5, 6 e 7 luglio 2023, nelle modalità di seguito indicate:
mattina del 4 luglio 2023 prove scuola dell’infanzia;
mattina del 5 luglio 2023 prove scuola primaria;
mattina del 6 luglio 2023 prove scuola secondaria I grado;
mattina del 7 luglio 2023 prove scuola secondaria II grado.
5. La predisposizione da parte degli Atenei di percorsi abbreviati e le modalità di valutazione delle competenze già acquisite sono disciplinate secondo quanto disposto dai commi 5 e 6 dell’art. 3 del predetto decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92.
6. I corsi di cui al presente ciclo dovranno concludersi, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, entro il 30 giugno 2024.
7. In deroga all’art. 4, comma 4, del decreto 8 febbraio 2019, n. 92, i candidati che abbiano superato la prova preselettiva del VII ciclo, ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione dal COVID-19 non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove, saranno ammessi direttamente alla prova scritta.
8. Gli atenei possono attivare i corsi in parola, anche prima che sia conclusa la fase di selezione per l’ammissione all’VIII ciclo, esclusivamente per i candidati che ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92 sono ammessi direttamente al corso di specializzazione, secondo le modalità stabilite dalle singole università, restando fermi i termini di conclusione di cui all’art. 1, comma 6, del presente decreto.