GPS sostegno : immissione in ruolo anno 2023/24
In applicazione dell’articolo 5, commi da 5 a 17 del decreto legge, in via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno o negli elenchi aggiuntivi.
NB: la presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero.
Modalità di svolgimento della procedura straordinaria
1. Completate le operazioni di immissione in ruolo effettuate a legislazione vigente, si provvede, prima dell’avvio delle nomine a tempo determinato e nei limiti del contingente assunzionale autorizzato, alla copertura dei posti di sostegno che risultino ancora vacanti e disponibili, mediante assegnazione del posto con contratto a tempo determinato ai docenti che sono iscritti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno.
2. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 1 è proposto esclusivamente nella provincia e nelle tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno e per le quali produca domanda secondo le modalità e nei termini specificati al successivo articolo 4, salvo quanto previsto al comma seguente.
3. Qualora a seguito dello svolgimento della procedura di cui ai commi precedenti residuino ulteriori posti di sostegno vacanti e disponibili, ai docenti iscritti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno che, avendo partecipato alla procedura e non essendo risultati rinunciatari ai sensi dell’articolo 4, comma 4, non siano stati destinatari di proposta di assunzione ai sensi della medesima procedura si applicano le disposizioni di cui ai commi da 17-bis a 17-septies dell’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, con le modalità previste all’articolo 4, commi da 6 a 8.
4. Il conferimento dell’incarico a tempo determinato disposto ai sensi della presente procedura è finalizzato – previo superamento del percorso annuale di prova in servizio di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e positiva valutazione della lezione simulata di cui all’articolo 8 del presente decreto – all’immissione in ruolo con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato
Modalità di attribuzione del contratto
Gli aspiranti manifestano la volontà di partecipare alla procedura e attestano il possesso dei requisiti tramite istanza nella stessa provincia nella quale risultino iscritti nella prima fascia delle GPS per il posto di sostegno unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso il Portale unico del reclutamento di cui all’articolo 35-ter del decreto legislativo 15 marzo 2001, n. 165, o l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)” previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.
2. Fermo restando il possesso dei titoli acquisiti al sistema, l’aspirante nell’istanza dichiara:
a) di essere iscritto a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o nei relativi elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno;
b) le tipologie di posto di sostegno per le quali, avendone titolo, intende partecipare alla procedura;
c) l’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche distinto per tipologia di posto di sostegno; è possibile esprimere le preferenze di sede anche attraverso l’indicazione sintetica di comuni e distretti.
d) di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. L’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa e preclude il conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettere
a), b) e c), dell’Ordinanza ministeriale, per qualunque classe di concorso o tipologia di posto.
4. La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra tipologia di posto di sostegno.
5. La mancata presentazione dell’istanza o la mancata assegnazione dell’incarico per le tipologie di posto di sostegno e per le sedi richieste consentono la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a), b) e c), dell’Ordinanza ministeriale.
6. I docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno o nei relativi elenchi aggiuntivi che, avendo preso parte alla procedura di cui ai commi precedenti e non essendo risultati rinunciatari ai sensi del comma 4, non siano stati destinatari di una proposta di assunzione sulla specifica tipologia di posto di sostegno possono presentare istanza per partecipare all’assegnazione dei posti rimasti vacanti in territori diversi rispetto alla provincia di inserimento nelle GPS, con le modalità telematiche di cui al comma 1.
7. Nell’istanza di cui al comma precedente l’aspirante dichiara:
a) la provincia di iscrizione nella prima fascia delle GPS o nei relativi elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno;
b) la provincia (o le province della medesima regione, anche diversa da quella di inserimento nelle GPS) per le quali intende partecipare alla procedura;
c) le tipologie di posto di sostegno per le quali, avendone titolo, intende partecipare alla procedura;
d) di aver partecipato alla presente procedura nella provincia di appartenenza per la medesima tipologia di posto di sostegno e di non essere risultato destinatario di una proposta di assunzione;
e) la presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
9. Non si tiene conto delle istanze che non contengono le dichiarazioni previste dal presente articolo.
10. Non è presa in considerazione la domanda presentata fuori termine o in modalità difforme da quella indicata al presente articolo, nonché la domanda dell’aspirante privo dei requisiti di ammissione.
11. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalla procedura l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci
https://www.istruzione.it/supplenzedocenti23-24/la-domanda.html