DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2023

Il presente decreto definisce il percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in attuazione degli articoli2-bis e 2-ter, dell’art. 13 e dell’art. 18-bis del decreto legislativo, e determina i criteri e i contenuti dell’offerta formativa, i requisiti dei centri, le modalita’ organizzative, i costi massimi a carico degli interessati, i criteri e le modalita’ di svolgimento della prova finale, al fine del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per le relative classi di concorso.

Il percorso di formazione iniziale, di selezione e prova, in cui si articola il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo indeterminato dei docenti, e’ complessivamente volto a sviluppare e accertare, nei docenti abilitati, le competenze e le capacita’ di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo, le quali, unitamente agli standard professionali minimi riferiti alle medesime competenze e capacita’, costituiscono il profilo di cui all’allegato A al presente decreto, di cui e’ parte integrante ed essenziale.

ALLEGATO A

Contenuti e strutturazione dell’offerta formativa.

L ‘offerta formativa dei percorsi di formazione iniziale, strutturata sulla base del profilo di cui all’allegato A al presente decreto, si compone di non meno dei sessanta CFU o CFA, individuati dall’allegato 1 al presente decreto, di cui e’ parte integrante ed essenziale.


Allegato 1

(Art. 7, comma 2)

Percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 60 CFU/CFA di cui all’art. 2-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017

L’offerta formativa individuata dal presente allegato e’ finalizzata all’acquisizione del profilo conclusivo del docente abilitato e degli standard professionali minimi di cui all’allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

1) Obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale . Al termine del percorso di formazione iniziale, gli abilitati devono possedere:
a) competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell’inclusione, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;
b) competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, relazionali, valutative, organizzative e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonche’ con le competenze giuridiche relative alla disciplina scolastica;
c) competenze psico-pedagogiche, socio-antropologiche, linguistiche e digitali;
d) capacita’ di progettare, anche tramite attivita’ di programmazione di gruppo e tutoraggio tra pari, percorsi didattici flessibili, da promuovere nel contesto scolastico, adeguati alla capacita’ e ai talenti degli studenti, tenendo conto delle soggettivita’ e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi, al fine di favorire l’apprendimento critico e consapevole, l’orientamento e l’acquisizione delle competenze trasversali;
e) capacita’ di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l’organizzazione scolastica, nel rispetto della deontologia professionale.

2) Criteri e contenuti del percorso di formazione iniziale
– Per ogni CFU o CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nei gruppi-classe e’ pari ad almeno dodici ore. In ogni caso, il tirocinio, con l’affiancamento dei tutor di cui all’art. 10, prevede la compilazione e la discussione dell’E-portfolio delle competenze professionali acquisite dal tirocinante, con particolare riferimento all’analisi di casi e situazioni problematiche emersi nel gruppo-classe nel corso del tirocinio, da attestarsi nel diario di tirocinio.
4. Possono accedere all’offerta formativa di cui al comma 2 coloro che sono in possesso dei titoli di studio di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo.
5. Possono, altresi’, accedere all’offerta formativa di cui al comma 2 coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei titoli di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo. Per coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico, l’accesso e ‘ subordinato al conseguimento di centottanta CFU. Ferma restando l’iscrizione ai percorsi di formazione iniziale e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6, comma 4, l’offerta formativa di cui al presente comma e’ fruita in forma aggiuntiva rispetto alle attivita’ formative curricolari, fermi restando il rispetto degli obiettivi formativi specifici dei medesimi corsi di studio e il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi sulla base dei relativi ordinamenti didattici.
6. I vincitori del concorso che non hanno l’abilitazione all’insegnamento e hanno partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto legislativo, devono conseguire, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del decreto legislativo, trenta dei complessivi CFU o CFA del percorso di formazione iniziale, con oneri a proprio a carico. I contenuti e gli obiettivi dell’offerta formativa di cui al presente comma sono individuati nell’ ALLEGATO 2 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante ed essenziale. I soggetti di cui al primo periodo, acquisiti i trenta CFU o CFA, sostengono la prova finale con le modalita’ di cui all’art. 9.
7. Per l’accesso alla prova finale dei percorsi di formazione iniziale, ai sensi dall’art. 2, comma 2, del decreto legislativo, e‘ necessaria una percentuale minima di presenza alle attivita’ formative pari al 70 per cento per ogni attivita’ formativa.


Riconoscimento dei crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici

1. Ai fini del conseguimento dei CFU o CFA di cui all’art. 7, comma 2, sono riconosciuti ventiquattro CFU o CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022 sulla base del previgente ordinamento, fermi restando almeno dieci CFU o CFA di tirocinio diretto. Ai fini del completamento del percorso di formazione iniziale, l’offerta formativa e’ definita dall’ ALLEGATO 5  al presente decreto, di cui e’ parte integrante ed essenziale.
2. I CFU e i CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, se coerenti con il profilo di cui all’allegato A al presente decreto, possono essere riconosciuti secondo le linee guida di cui all’allegato B al presente decreto, di cui e’ parte integrante ed essenziale.


Modalita’ di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico

1. La prova finale del percorso universitario e accademico consiste in una prova scritta e in una lezione simulata, che accertano l’acquisizione delle competenze professionali del profilo di cui all’allegato A al presente decreto.
2. La prova scritta consiste in una sintetica analisi critica di episodi, casi, situazioni e problematiche verificatisi durante il tirocinio svolto nel percorso di formazione iniziale. La prova di cui al presente comma e’ finalizzata ad accertare le competenze acquisite dal tirocinante nell’attivita’ svolta in gruppi-classe e nell’ambito della didattica disciplinare, con particolare riferimento alle attivita’ di laboratorio nonche’ all’acquisizione delle conoscenze psicopedagogiche.
3. Fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’art. 20della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all’art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni ,dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, la lezione simulata, su tema proposto dalla commissione con un anticipo di quarantotto ore, ha una durata massima di quarantacinque minuti, e’ progettata anche mediante tecnologie digitali multimediali, e’ sviluppata con didattica innovativa ed e’ accompagnata dall’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso.
4. Per i soggetti di cui all’art. 13, comma 2, del decreto legislativo, la prova scritta di cui al comma 2 consiste in un intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale e’ conseguita l’abilitazione, fermo restando quanto disposto dal comma 3.
5. La commissione giudicatrice della prova finale e’ costituita da due professori delle universita’ o docenti delle istituzioni AFAM appartenenti al consiglio didattico, di cui uno con funzione di presidente, nonche’ da un componente designato dall’USR e da un componente esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, individuabile anche tra i tutor di cui all’art.10.
6. La commissione giudicatrice assegna fino a un massimo di dieci punti alla prova scritta e di dieci punti alla lezione simulata. La prova finale e’ superata se il candidato consegue un punteggio pari almeno a 7/10 nella prova scritta, e a 7/10 nella lezione simulata.
7. Con il superamento della prova finale di cui al presente articolo e’ acquisita l’abilitazione all’insegnamento per la relativa classe di concorso.


Costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonche’ di svolgimento delle prove finali

1. I costi massimi, pari a euro 2.500, di iscrizione ai percorsi di formazione iniziale, corrispondenti a non meno di sessanta CFU o CFA, sono posti a carico dei partecipanti, ivi compresi coloro che vincono il concorso ai sensi dell’art. 18-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo.
2. I costi massimi, pari a euro 2.000, di iscrizione ai percorsi di formazione iniziale sono posti a carico degli studenti che sono regolarmente iscritti ai corsi di studio per il conseguimento dei titoli di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo, dei vincitori del concorso di cui all’art. 13, comma 2, del decreto legislativo nonche’ di coloro che abbiano conseguito ventiquattro CFU o CFA entro il 31 ottobre 2022 in base al previgente ordinamento.
3. I costi massimi posti a carico dei partecipanti alle prove finali dei percorsi di formazione iniziale sono pari a euro 150.
4. I costi massimi di cui al presente articolo sono aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito.


TABELLA 1

TABELLA 2

TABELLA 3

TABELLA 4

TABELLA 5

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