GPS 2024/26 : guida e tabelle per nuovo inserimento o aggiornamento
Riaprono le graduatorie provinciali di supplenza (GPS), previste dall’art. 4, commi 6-bis e 6-ter della legge 3 maggio 1999 n. 124. Hanno validità biennale e sono costituite da :
♦ una prima fascia di personale abilitato.
♦ una seconda fascia di personale non abilitato.
Gli aspiranti potranno presentare domanda esclusivamente per via telematica, dalle ore 12,00 del 20 maggio 2024 alle ore 23,59 del 10 giugno 2024, attraverso il portale INPA, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è
eventualmente raggiungibile anche collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza.
Per il biennio 2024/2026 gli aspiranti possono presentare domanda ex novo, aggiornare la domanda del 2022 oppure, se non hanno nuovi titoli da dichiarare, confermare la propria iscrizione senza necessità di presentare istanza. Si consiglia, tuttavia, di presentare comunque l’istanza se si è in possesso di titoli soggetti a scadenza. In particolare, devono essere nuovamente dichiarati i titoli di preferenza posseduti, ai sensi del novellato articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Pertanto, il personale interessato nel compilare la domanda deve barrare le apposite caselle della relativa sezione. In mancanza, i titoli di preferenza non vengono riconfermati nelle GPS.
Nella stessa istanza è possibile inserire le sedi per l’iscrizione nelle graduatorie d’istituto di seconda e terza fascia.
Nel secondo anno di vigenza delle graduatorie è prevista la possibilità, per coloro che conseguiranno entro il 30 giugno il titolo di abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno, di iscriversi in elenchi aggiuntivi alla I fascia.
Gli aspiranti all’inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A come di seguito determinati:
a) prima fascia infanzia e primaria, allegato A/1
b) seconda fascia infanzia e primaria, allegato A/2
c) prima fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/3
d) seconda fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/4
e) prima fascia ITP, allegato A/5
f) seconda fascia ITP, allegato A/6
g) prima fascia sostegno, allegato A/7
h) seconda fascia sostegno, allegato A/8
i) prima fascia personale educativo, allegato A/9;
j) seconda fascia personale educativo, allegato A/10.
♦ Ogni titolo può essere dichiarato una sola volta per ciascuna GPS.
♦ Per i titoli di servizio valgono le disposizioni di cui all’articolo 15.
♦ Il punteggio corrispondente ai titoli dichiarati è calcolato dal sistema informatico. I titoli artistici e professionali contrassegnati dalla sigla BA, valutabili per un massimo di 66 punti, non sono computati ai fini dell’attribuzione delle supplenze sul sostegno.
♦ Le GPS sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale.
♦ Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie provinciali costituite per il biennio 2022/2023-2023/2024, che non presentino domanda di aggiornamento/inserimento/trasferimento, è assegnato il punteggio con cui figuravano nelle relative graduatorie del precedente periodo, sulla base dei titoli a suo tempo presentati e delle eventuali rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti. Le situazioni soggette a scadenza devono essere riconfermate, anche nel caso di sola permanenza. In particolare, devono essere nuovamente dichiarati i titoli di preferenza posseduti.
♦ Al punteggio posseduto dai candidati già iscritti nelle GPS, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 31 maggio 2022 – termine per la presentazione delle domande di iscrizione alle GPS costituite per il biennio 2022/2023-2023/2024 – ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 31 maggio 2022.
♦ A seguito della cessazione dell’efficacia degli elenchi aggiuntivi, i soggetti ivi iscritti dovranno presentare domanda di nuovo inserimento in prima fascia.
♦ I soggetti inseriti a pieno titolo nelle GAE possono presentare domanda di inserimento sia nella prima fascia delle graduatorie di istituto sia nelle GPS di prima e seconda fascia.
♦ Le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell’infanzia e primaria sono suddivise in fasce così determinate:
a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia è costituita dagli studenti che, nell’anno accademico 2023/2024, risultano iscritti al terzo anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria o ad annualità successive, avendo conseguito almeno 150 CFU entro il termine di presentazione dell’istanza.
♦ Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:
a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
♦ per le classi di concorso : possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso.
♦ Le GPS relative ai posti di sostegno, distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, sono suddivise in fasce così determinate:
a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione (TFA) sul sostegno nel relativo grado;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro il termine di presentazione della domanda abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso:
– per la scuola dell’infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado;
– per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell’abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.
Gli aspiranti presentano istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento, a pena di esclusione, in un’unica provincia, per una o più delle GPS e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per le quali abbiano i requisiti previsti.
♦ Nell’istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara:
a) il possesso dei requisiti generali e l’assenza delle condizioni ostative di cui all’articolo 6;
b) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del personale docente o educativo per i distinti ruoli;
c) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto o condono) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all’estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura;
d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, nonché l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura.
e) i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l’esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2024.
f) i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate alla presente ordinanza;
g) di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
GUIDA PER INSERIMENTO / AGGIORNAMENTO E TABELLE PER OGNI FASCIA E GRADO
Tabelle di valutazione dei titoli
Decreto Presidente della Repubblica 19 del 14 febbraio 2016
Decreto Ministeriale 259 del 9 maggio 2017
Decreto Ministeriale 221 del 20 novembre 2023
Decreto Ministeriale 255 del 22 dicembre 2023