Richiesta permessi Diritto allo Studio anno 2025

Destinatari

1) Hanno titolo a beneficiare dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, nel limite del monte – ore indicato, le seguenti categorie di personale appartenente alle qualifiche del personale docente dei vari ordini e gradi di istruzione (compresi i docenti di I.R.C.), educativo ed amministrativo, tecnico, ausiliario (A.T.A.):

A) il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, incluso il personale in utilizzazione ed assegnazione provvisoria, sia che presti servizio a tempo pieno e pertanto con diritto alla fruizione completa del monte ore, sia in part – time con fruizione proporzionata all’incarico.
B) il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto, con diritto alla fruizione del monte ore come al precedente punto A);
C) il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato su posto/cattedra intera o su spezzone superiore alla metà dell’orario con contratto fino al termine delle attività didattiche, fino ad un massimo di 125 ore.

2) Non hanno titolo a beneficiare dei permessi in parola le seguenti categorie di personale:

A) il personale con nomina fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) nominato su uno spezzone – cattedra/posto inferiore alla metà dell’orario cattedra/posto e, quindi, tutti i docenti o A.T.A. con posto inferiore al 50% dell’orario complessivo.
B) il personale con contratto di lavoro tempo determinato con supplenza temporanea.

3) Il personale di cui alle lett. B) e C) del precedente comma 1 è ammesso, nell’ordine, al beneficio nei limiti dei contingenti di cui al successivo art. 3, subordinatamente al soddisfacimento delle domande del personale di cui alla precedente lettera A).

Finalità

1) I permessi straordinari retribuiti sono concessi per la frequenza dei seguenti corsi (e dei relativi tirocini qualora parte integrante del percorso formativo):
a) corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, in corsi post universitari purché previsti dagli statuti delle università statali o legalmente riconosciute (es. master, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, alta formazione, dottorato di ricerca), sempreché tutti di durata almeno annuale e con esame finale;
b) corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio di istruzione secondaria e corsi di qualificazione professionale presso scuole statali o paritarie o nell’ambito dei corsi di istruzione e formazione professionale organizzati dalla regione;
c) corsi, presso facoltà ecclesiastiche ed istituti di scienze religiose abilitati dalla C.E.I., finalizzati al conseguimento della qualificazione professionale per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;
d) corsi finalizzati al conseguimento di titoli di specializzazione riconosciuti dall’ordinamento pubblico (ad esempio corsi I.T.S.);
e) corsi finalizzati al conseguimento dell’abilitazione, del titolo di sostegno, di riconversione professionale, o comunque al conseguimento di titoli resi obbligatori dalla normativa vigente, ivi inclusi quelli necessari all’adeguamento dei titoli di studio per l’accesso alle procedure concorsuali;
f) corsi a distanza organizzati da Università Telematiche statali o legalmente riconosciute finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea o post – laurea; la fruizione del beneficio è subordinata all’attestazione della partecipazione alle lezioni mediante la certificazione dell’avvenuto collegamento all’università telematica durante l’orario di lavoro. In particolare, deve essere certificata la fascia oraria, coincidente con quella di lavoro, in cui il dipendente potrà seguire le lezioni;
g) corsi riconosciuti dal Miur finalizzati al conseguimento di titoli di laurea o post – laurea rilasciati da università straniere riconosciute dall’ordinamento italiano, purché di durata almeno annuale e con esame finale.

2) Per tutti i corsi i permessi retribuiti possono essere concessi per un periodo pari alla durata legale del corso stesso.

Modalità di presentazione delle domande

1) Le domande di concessione dei permessi retribuiti devono essere presentate dal personale interessato all’istituzione scolastica di servizio tassativamente entro il termine del 10 novembre di ciascun anno. I Dirigenti Scolastici, una volta assunte le domande, avranno cura di inviarle all’Ufficio di ambito territoriale di competenza.
2) Il personale eventualmente assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato successivamente al 10 novembre, di cui all’art. 1 lettera A), B) e C) del presente contratto, potrà
produrre la relativa istanza entro il termine di 5 giorni dalla stipula del contratto. Tale personale è collocato in coda alla graduatoria degli aventi diritto ai permessi in questione e, in ogni caso, il beneficio sarà attribuito solamente in presenza di residua disponibilità del contingente.
3) Il personale con contratto a tempo determinato (con nomina fino al 30 giugno o fino al 31 agosto), già beneficiario dei permessi per il diritto allo studio, conserva il diritto alla fruizione degli stessi, per la parte residua, a seguito di eventuale stipula di contratto nel successivo anno scolastico presso qualunque istituzione scolastica della regione.
4) Coloro che, alla data del 10 novembre, non abbiano ancora concluso le prove selettive per l’ammissione ad uno dei corsi di cui all’art. 2 del presente contratto, dovranno, qualora intendano beneficiare dei permessi per il diritto allo studio, produrre egualmente domanda entro il 10 novembre, dichiarando, oltre a quanto previsto dal successivo art. 5, il corso a cui intendono iscriversi, la data e la sede di effettuazione della prova selettiva, nonché l’Ente che ne gestisce l’effettuazione. Eventuali domande tardive potranno essere prese in considerazione nel caso che, esaudite positivamente tutte le istanze presentate nei termini, rimanga disponibile parte del contingente.
5) II personale di cui al comma 4 del presente articolo viene ammesso con riserva nella relativa graduatoria ed è tenuto a dare comunicazione, secondo le medesime modalità di cui al precedente comma 1, del perfezionamento della iscrizione al corso, a pena di esclusione.
6) L’ammissione con riserva non dà diritto a beneficiare dei permessi retribuiti eventualmente concessi, che possono essere utilizzati solo dopo il formale scioglimento della riserva da parte del competente Ufficio.
7) Qualora le attività funzionali agli obiettivi previsti dall’art. 2 del presente contratto insorgessero posteriormente alla data del 10 novembre, il personale interessato potrà produrre domanda, che sarà considerata nei limiti della capienza eventualmente residua, entro le date che saranno a tal fine fissate dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.
8) Le istituzioni scolastiche provvederanno alla trasmissione delle domande all’Ufficio di ambito territoriale competente, unitamente ad una nota di accompagnamento con l’indicazione dei nominativi del personale, distinto per qualifica, che ha presentato istanza di concessione dei permessi in parola, tassativamente entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo.

Presentazione delle domande

1) Nella domanda, redatta in carta semplice o nel modulo predisposto a cura dell’Ufficio di ambito territoriale, l’interessato, oltre alla esplicita richiesta di concessione dei permessi, deve dichiarare:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita;
b) qualifica e sede di servizio; in particolare, grado di scuola e sede di servizio per il personale docente; sede di servizio per il personale educativo; profilo professionale e sede di servizio per il personale A.T.A.;
c) regolare iscrizione al corso di studio prescelto con l’indicazione di tutti i dati identificativi dell’Ente che organizza i corsi, ovvero l’istanza di partecipazione in corso alle prove selettive di cui al comma 4 dell’art. 4.
d) tipo di corso e relativa durata;
e) calendarizzazione dei permessi da utilizzare in relazione al prevedibile impegno di frequenza e sedi di sostenimento degli esami, specificando il numero massimo delle ore richiedibili;
f) per il personale con incarico a tempo indeterminato l’anzianità di servizio di ruolo e di pre-ruolo; per il personale con incarico a tempo determinato l’indicazione del numero di anni scolastici valutabili ai fini del riconoscimento dei servizi pre-ruolo, conformemente a quanto previsto dal C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A.;
g) eventuale costituzione del rapporto di lavoro con orario inferiore a quello contrattualmente previsto come obbligatorio;
h) eventuali anni scolastici nei quali sono stati già fruiti permessi per il diritto allo studio, con l’indicazione dell’eventuale rinnovo dei permessi retribuiti per un numero di anni pari alla durata legale del corso prescelto ovvero della condizione di non aver mai usufruito precedentemente di permessi per lo stesso tipo di corso.
2) La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritta dall’interessato.
3) Si applicano le disposizioni vigenti in materia di regolarizzazione delle domande parzialmente incomplete o contenenti errori materiali, purché le stesse siano prodotte entro il termine sopraindicato e regolarizzate entro il termine comunicato dall’Amministrazione e, comunque, prima della pubblicazione delle graduatorie.

Durata e modalità di fruizione dei permessi

1) L’atto di concessione dei permessi retribuiti è emanato dal Dirigente Scolastico entro il limite massimo di ore stabilito dall’Ufficio di ambito territoriale, per ciascuna categoria di personale, di cui al precedente art. 1, per le finalità di cui al precedente art. 2, nonché per il sostenimento dei relativi esami e della tesi di laurea.
2) Il tempo necessario per il raggiungimento della sede in cui si svolge il corso o in cui si deve sostenere l’esame o la tesi viene conteggiato ai fini del computo dei permessi retribuiti goduti.
3) I permessi retribuiti sono fruibili per l’intero anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).
4) Per il personale a tempo determinato la disposizione di cui al comma precedente mantiene la sua validità se ancora in possesso del requisito di cui all’articolo 1 del presente contratto.
5) II personale compreso negli elenchi deve, con congruo anticipo (di norma almeno 5 giorni prima della fruizione), comunicare al Dirigente Scolastico della sede di servizio il calendario, anche
plurisettimanale, di utilizzazione dei permessi, specificando la durata degli impegni di frequenza o degli esami, eventualmente comprensiva del tempo necessario per gli spostamenti dalla sede di servizio a quella del corso e viceversa.
6) Chi, avendo acquisito il diritto ai permessi retribuiti per un ordine scolastico, dovesse nel corso dell’anno ottenere il passaggio di ruolo, conserva il diritto ai permessi. Il personale che beneficia dei permessi, in particolare il personale A.T.A., ha titolo ad ottenere, nell’ambito di applicazione delle norme contrattuali contenute nel C.C.N.L. relativo al personale del comparto Istruzione e ricerca – Istituzioni scolastiche ed educative per il triennio 2016 – 2018 e compatibilmente con le esigenze dell’istituzione scolastica, una maggiore flessibilità dei turni di lavoro al fine di agevolare la frequenza dei corsi.
7) Il personale cui sono stati concessi i permessi, in caso di trasferimento/nomina/utilizzazione ed assegnazione provvisoria in altra provincia della regione Toscana, conserva titolo alla fruizione della parte residua dei permessi medesimi, in proporzione all’orario di servizio ed alla durata dell’incarico. Tale personale non grava sul contingente della nuova provincia in ambito regionale.

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE

MODELLO DOMANDA

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