Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21-4-2020 il Decreto n. 498 (di seguito chiamato bando).
Sostituito dal Decreto n.2215 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale “Concorsi ed Esami”
Concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria
La procedura concorsuale ha carattere regionale ed è finalizzata alla copertura di complessivi 12.863 posti nelle scuole dell’infanzia e primaria, che si prevede si renderanno vacanti e disponibili per il biennio costituito dagli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
➤ L’aspirante docente deve presentare obbligatoriamente domanda online attraverso l’applicazione Piattaforma Concorsi e Procedure selettive. A tale piattaforma si accede con le credenziali SPID o, in alternativa, con un’utenza valida per l’accesso all’area riservata del Ministero e abilitata a Istanze OnLine.
♦ la domanda è disponibile per la compilazione a partire dalle ore 9.00 del 15 giugno 2020, fino alle ore 23.59 del 31 luglio 2020.
➤ MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
➤➤ si consiglia agli iscritti al servizio Polis di controllare che i propri dati di accesso ad Istanze On Line ( USERNAME, PASSWORD e CODICE PERSONALE) siano aggiornati e funzionanti prima dell’apertura delle domanda on-line, pena l’impossibilità di invio della suddetta.
➤➤ è necessario che i non iscritti al servizio Polis procedano all’abilitazione prima dell’apertura della domanda on-line, per ricevere i dati di accesso fondamentali per completare la procedura telematica.
➤ Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.
➤ Ciascun candidato può concorrere in una sola regione sia per la scuola dell’infanzia che per la scuola primaria qualora possegga i requisiti per entrambe. Se si possiedono i requisiti si può concorrere anche per i posti di sostegno.
➤ Il candidato che concorre per più procedure concorsuali presenta comunque un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali alle quali intende partecipare.
CONTRIBUTO DI SEGRETERIA
➤ Per la partecipazione al concorso è dovuto il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro 10,00 per ciascuna delle procedure cui si concorre tramite bonifico bancario sul conto intestato a:
♦ Sezione di tesoreria 348 Roma succursale IBAN –IT 28S 01000 03245 348 0 13 2410 00
♦ Causale: «regione – ordine di scuola / tipologia di posto – nome e cognome – codice fiscale del candidato»
♦ Oppure attraverso il sistema “Pago In Rete”, il cui link sarà reso disponibile all’interno della “Piattaforma concorsi e procedure selettive”
CHI PARTECIPA
➤ sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali previste dal presente bando per l’accesso ai posti comuni della scuola dell’infanzia e primaria, i candidati che entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, siano in possesso di uno tra i seguenti titoli:
♦ titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia.
♦ diploma magistrale con valore di abilitazione o diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali purche’ conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002 e, in particolare:
√ per i posti comuni della scuola primaria, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998, aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico.
√ per i posti comuni della scuola dell’infanzia, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico.
➤ per i posti di sostegno nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria e’ richiesto, in aggiunta il possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno.
➤ gli specializzandi iscritti al TFA di sostegno che conseguiranno il titolo entro il 15 luglio 2020 sono ammessi con riserva.
PROVA PRESELETTIVA
Qualora il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso e comunque non inferiore a 250, l’amministrazione puo’ avvalersi della facolta’ di procedere all’espletamento di una prova di preselezione computer-based. Tale prova, comune alle diverse procedure concorsuali e’ volta all’accertamento delle capacita’ logiche, di comprensione del testo, di conoscenza della normativa scolastica, nonche’ della conoscenza della lingua inglese almeno al livello B2 del QCER (Quadro comune europeo di riferimento : tabella di riferimento per valutare il livello di conoscenza di una lingua straniera)
⇒ il candidato affetto da invalidita’ uguale o superiore all’80% rendera’ apposita dichiarazione che non e’ tenuto a sostenere l’eventuale prova preselettiva;
⇒ sono 12.863 i posti a bando, 76.757 le domande pervenute per la partecipazione. Con una domanda era possibile fare richiesta di partecipazione per più di un insegnamento/tipo di posto. Per questo il totale degli iscritti al concorso è pari a 107.160, di cui 33.246 per i posti comuni della Scuola dell’infanzia, 3.059 per i posti di sostegno della Scuola dell’Infanzia, 64.136 per i posti comuni della Primaria e 6.719 per i posti di sostegno della Primaria.
➤ PROVA PRESELETTIVA NON PREVISTA PER IL CONCORSO 2021/22
PROVA SCRITTA
➤ La prova scritta, computer based, per i posti comuni e di sostegno consiste nella somministrazione di quesiti a risposta multipla, così ripartiti:
♦ per i posti comuni, 40 quesiti a risposta multipla, volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze in relazione alle discipline oggetto di insegnamento nella scuola primaria e ai campi di esperienza nella scuola dell’infanzia;
♦ per i posti di sostegno, 40 quesiti a risposta multipla inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità;
♦ per i posti comuni e di sostegno, 5 quesiti a risposta multipla inerenti la conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e 5 quesiti a risposta multipla inerenti le competenze digitali nell’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.
➤ ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l’ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.
♦ l’amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative al medesimo insegnamento e tipologia di posto, assicurandone comunque la trasparenza e l’omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.
♦ durante lo svolgimento della prova scritta i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, salvo diversa indicazione della commissione nazionale di esperti. E’ fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice. In caso di violazione è disposta l’immediata esclusione dal concorso.
➤ la valutazione della prova scritta è effettuata sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale 05 novembre 2021, n. 325. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.
➤ i candidati che, ai sensi del comma 6, hanno superato la prova scritta, sono ammessi a sostenere la prova orale, per i posti comuni e di sostegno, i cui temi sono predisposti dalle commissioni giudicatrici secondo le modalità previste dall’articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 05 novembre 2021, n. 325.
♦ la prova scritta si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio.
PROVA ORALE
➤la prova orale si svolge nella regione responsabile della procedura concorsuale, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali
➤ la prova orale per i posti comuni e’ finalizzata all’accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall’ ALLEGATO A e valuta la padronanza delle discipline, nonche’ la capacita’ di progettazione didattica efficace, anche con riferimento alle tecnologie dell’informatica e della comunicazione.
➤ per i posti di sostegno verte sul programma di cui al medesimo ALLEGATO A e valuta la competenza del candidato nelle attivita’ di sostegno all’alunno con disabilita’ volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialita’ e alle differenti tipologie di disabilita’, anche mediante l’impiego delle tecnologie dell’informatica e della comunicazione.
➤ per la valutazione della prova orale, la commissione si avvale della griglia di valutazione di cui agli allegati al Decreto Ministeriale n. 327
B1
B2
B3
B4
➤ la valutazione della prova orale è effettuata dalla commissione sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale 05 novembre 2021, n. 325. Per la valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un massimo di 100 punti. La prova orale è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 70 punti su 100
TITOLI VALUTABILI
➤ i titoli valutabili sono quelli previsti dalla TABELLA A del Decreto n.200 e devono essere conseguiti e riconosciuti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.
➤ la commissione giudicatrice assegna ai titoli un punteggio massimo complessivo di 20 punti.
➤ sono considerati esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.
➤ il candidato che ha ricevuto dall’USR competente la comunicazione del superamento della prova orale presenta al dirigente preposto al medesimo USR i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dalla predetta comunicazione.
➤ CALENDARIO DELLE PROVE : il calendario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale speciale “concorsi ed esami”. L’ elenco delle sedi di esame, è comunicato dagli USR responsabili della procedura almeno 15 giorni prima della data di svolgimento delle prove, tramite avviso pubblicato all’Albo e sul sito internet. La mancata presentazione nel giorno, luogo e ora stabiliti, ancorche’ dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura.
GRADUATORIE DI MERITO
➤ la commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per insegnamento e tipologia di posto. Il punteggio finale è espresso in duecentocinquantesimi.
Per gli insegnamenti per i quali, in ragione dell’esiguo numero dei posti conferibili, è disposta l’aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.
♦. Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati nel limite massimo di posizioni corrispondenti ai posti banditi. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 09 maggio 1994, n. 487.
♦. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dal dirigente preposto all’USR responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell’albo e sul sito internet dell’USR. Le immissioni in ruolo dei vincitori, all’interno del contingente di cui all’art. 4 comma 1– quater, lettera c), del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione, insegnamento o tipologia di posto, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi sino all’esaurimento della graduatoria, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
♦. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
♦. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.
♦. Si applica quanto disposto all’art. 399, commi 3 e 3–bis del Testo Unico.