Avviso apertura funzioni per la presentazione delle istanze di iscrizione negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle GPS

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del Decreto ministeriale n. 26 del 19 febbraio 2025, allegato al presente Avviso, si comunica che nel periodo compreso tra il 14 aprile 2025 (h. 9,00) ed il 29 aprile 2025 (h. 23:59) saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate all’inserimento negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) di I fascia e nelle corrispondenti graduatorie di istituto (di seguito GI) di II fascia.
Possono presentare istanza di inclusione negli elenchi aggiuntivi gli aspiranti che conseguiranno il titolo di abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno o nei metodi didattici differenziati entro il 30 giugno 2025.

DECRETO

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione. Per procedere alla compilazione dell’istanza è necessario accedere al Portale Unico del reclutamento di cui all’articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it – ed occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE).

Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”.

Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi all’indirizzo www.mim.gov.it , attraverso il percorso “Argomenti e Servizi”

Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza >.Coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione e/o specializzazione sul sostegno o nei metodi didattici differenziati successivamente alla data del 29 aprile 2025 ed entro il 30 giugno 2025 si iscriveranno con riserva e comunicheranno, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, nell’arco temporale compreso tra il 16 giugno2025 (h. 9,00) ed il 3 luglio 2025 (h. 23,59), il conseguimento del titolo.

La riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro il 30 giugno 2025 o non venga data comunicazione dell’avvenuto conseguimento secondo i termini e le modalità sopra descritte.

1. Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 30 giugno 2025. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all’insegnamento conseguiti all’estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.
2. L’aspirante già inserito nelle GPS di seconda fascia per le classi di concorso per la scuola secondaria o posti per la scuola dell’infanzia o primaria, per le quali dichiara il possesso del titolo di abilitazione, è collocato nell’elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia per la provincia e per le istituzioni scolastiche richieste all’atto di presentazione della domanda di cui all’articolo 7 dell’OM 88/2024.
3. L’aspirante non già inserito nelle GPS di seconda fascia per le classi di concorso per la scuola secondaria o posti per la scuola dell’infanzia o primaria per le quali dichiara il possesso del titolo di abilitazione, ma collocato in altra GPS, è collocato nell’elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e sceglie sino a 20 istituzioni scolastiche per la collocazione negli elenchi aggiuntivi delle relative GI di seconda fascia, nella stessa provincia per la quale ha presentato domanda ai sensi dell’articolo 7 dell’OM 88/2024.
4. L’aspirante non inserito in alcuna GPS procede alla scelta della provincia di inserimento e sino a un massimo di 20 istituzioni scolastiche, nella medesima provincia, per ogni insegnamento per il quale dichiara il possesso del titolo di abilitazione.
5. I soggetti di cui al comma 1 sono graduati secondo i punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A allegate all’OM 88/2024 e dunque:
a) i soggetti di cui ai commi 2 e 3 dichiarano solo i titoli non dichiarati all’atto della domanda di inserimento nelle GPS, ma conseguiti entro la data del 24 giugno 2024, fissata come termine di scadenza per l’iscrizione nelle GPS e correlate GI valide per il biennio 2024/25-2025/26. Detti titoli sono validi esclusivamente per le graduatorie degli elenchi aggiuntivi;
b) i soggetti di cui al comma 4 dichiarano i titoli posseduti e conseguiti entro la data del 24 giugno 2024, fissata come termine di scadenza per l’iscrizione nelle GPS e correlate GI valide per il biennio 2024/25-2025/26.
6. All’atto della validazione della domanda di inserimento nell’elenco aggiuntivo da parte dell’ufficio scolastico territorialmente competente, il sistema provvede alla cancellazione delle posizioni nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie di istituto di terza fascia per i corrispondenti posti e classi di concorso.

2.Sui posti di sostegno e delle correlate GI, possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle GI cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 30 giugno 2025. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all’estero, validi quale specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.
2. L’aspirante già inserito nelle GPS di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado, è collocato nell’elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia per la provincia e per le istituzioni scolastiche richieste all’atto di presentazione della domanda di cui all’articolo 7 dell’OM 88/2024.
3. L’aspirante non già inserito nelle GPS di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado, ma inserito in altra GPS, è collocato nell’elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e sceglie sino a 20 istituzioni scolastiche per la collocazione negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia, nella stessa provincia per la quale ha presentato domanda ai sensi dell’articolo 7 dell’OM 88/2024.
4. L’aspirante non inserito in alcuna GPS procede alla scelta della provincia di inserimento e sino a un massimo di 20 istituzioni scolastiche, nella medesima provincia, per il sostegno per i gradi per i quali è in possesso del titolo di specializzazione.
5. I soggetti di cui al comma 1 sono graduati secondo i punteggi previsti dalla corrispondente tabella A/7 allegata all’OM 88/2024 e dunque:
a) i soggetti di cui ai commi 2 e 3 dichiarano solo i titoli non dichiarati all’atto della domanda di inserimento nelle GPS ma conseguiti entro la data del 24 giugno 2024, fissata come termine di scadenza per l’iscrizione nelle GPS e correlate GI valide per il biennio 2024/25-2025/26. Detti titoli sono validi esclusivamente per le graduatorie degli elenchi aggiuntivi;
b) i soggetti di cui al comma 4, dichiarano i titoli posseduti e conseguiti entro la data del 24giugno 2024, fissata come termine di scadenza per l’iscrizione nelle GPS e correlate GI valide per ilbiennio 2024/25-2025/26.
6. All’atto della validazione della domanda di inserimento nell’elenco aggiuntivo da parte dell’ufficio scolastico territorialmente competente, il sistema provvede alla cancellazione delle posizioni nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie di istituto di terza fascia per i corrispondenti posti di sostegno

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