Per diventare docenti nella scuola italiana è necessario compiere un percorso di formazione così strutturato:
➤ PER LA SCUOLA PRIMARIA E D’INFANZIA :
♦ Laurea in Scienze della formazione primaria (titolo abilitante all’insegnamento – art. 6 – L. 169/2008).
♦ Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico o Diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 (titolo abilitante all’insegnamento – DM 10 marzo 1997).
♦ Diploma triennale di scuola magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 (titolo abilitante esclusivamente per infanzia – articolo 402 – D.LSG n.297)
➤ PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO:
♦ Laurea di Vecchio Ordinamento
♦ Laurea Specialistica o Magistrale di Nuovo Ordinamento
♦ Diploma accademico di II livello, Diploma di Conservatorio o di Accademia di Belle Arti Vecchio Ordinamento
♦ Diploma di scuola superiore (per gli insegnamenti tecnico pratici – ITP)
♦ i titoli di accesso ai percorsi abilitanti per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono definiti, per ciascuna classe di concorso, nelle :
➤ la TABELLA A individua le classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, identificate attraverso uno specifico codice alfanumerico, nonche’ gli insegnamenti ad esse relativi, i titoli necessari per l’accesso ai percorsi di abilitazione. Nelle note della Tab. A relative alle lauree di Nuovo ordinamento viene indicato prima il numero totale di CFU da conseguire e tutti i SSD utili all’accesso, poi il requisito minimo di CFU per ciascun SSD o gruppo di SSD.
➤ la TABELLA B individua le classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria di primo e secondo grado, identificate attraverso uno specifico codice alfanumerico, nonche’ gli insegnamenti ad esse relativi, i titoli necessari per l’accesso ai percorsi di abilitazione
➤ LA TABELLA A/1 allegata al presente regolamento e del quale fa parte integrante, individua la corrispondenza tra gli esami del vecchio ordinamento, indispensabili per l’accesso alle classi di concorso, ed altri esami di contenuto omogeneo.
➤ NOTE:
♦ gli esami o CFU richiesti dal DPR 19/2016 possono essere conseguiti durante il corso di laurea (triennale, specialistica, magistrale), tramite corsi post-lauream (scuole di specializzazione, master universitari etc.), tramite corsi singoli universitari.
♦ I laureati Vecchio Ordinamento dovranno sostenere esami di nuovo ordinamento da 12 CFU per ciascuna annualità richiesta e con la stessa denominazione riportata nel DPR 19/2016. Qualora le università non rendano più disponibili esami con le denominazioni citate nel DPR 19/2016, ovvero non trovino diretta equipollenza con un altro esame, potranno essere sostenuti i corrispondenti esami nei SSD-Settori Scientifico Disciplinari previsti per le lauree di Nuovo ordinamento (Settori Scientifico Disciplinari).
♦ Laddove il DPR 19/2016 indichi diversi SSD per un totale di CFU, è possibile distribuire liberamente i crediti tra uno o più dei SSD indicati.
➤ PER LA SCUOLA PRIMARIA E D’INFANZIA :
L’ abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria si consegue con la laurea magistrale in Scienze della formazione primaria. Tale laurea si consegue al termine di un corso quinquennale magistrale a ciclo unico, comprensivo di tirocinio.
➤ PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO:
L’ abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria si consegue tramite procedure straordinarie/TFA/concorsi.