Graduatorie Provinciali per Supplenze GPS FAQ

Qual è l’istanza per le graduatorie provinciali di supplenza?

Dalla homepage del portale ministeriale, nella fascia “Approfondimenti” cliccare sulla voce “Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze” e successivamente selezionare il tasto “Accedi all’istanza” in alto a destra oppure in basso nella fascia celeste sotto la voce “Vai direttamente all’istanza” oppure clicca qui e accedi.


Come modificare i dati di recapito personali che sono proposti automaticamente dal sistema?

I dati di recapito devono essere verificati, ed eventualmente modificati, sul portale delle Istanze OnLine prima di procedere alla compilazione dell’istanza, in quanto l’istanza li propone non modificabili. In particolare ci si deve accertare di aver inserito almeno un recapito telefonico in quanto obbligatorio ai fini della presente procedura. Per verificarne la correttezza l’interessato deve accedere alle Funzioni di servizio, funzione Variazione dati di recapito.


Esiste un ordine di compilazione delle varie sezioni?

Sì. Deve essere prioritariamente compilata la sezione “Scelta graduatorie di interesse, fascia e titoli di accesso” in base alla quale l’applicazione proporrà i campi da compilare della corrispondente tabella di valutazione. Chi era già incluso nelle graduatorie del precedente biennio, o negli elenchi aggiuntivi a.s. 2021/22, troverà già presenti le classi di concorso richieste a suo tempo e i titoli e i servizi già dichiarati. Dette informazioni saranno non modificabili ad eccezione delle seguenti, che dovranno essere integrate:

  • TAB1-B11 Abilitazione all’insegnamento con metodo didattico Montessori, Pizzigoni o Agazzi
  • TAB1-B18 – Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità
  • TAB2-B16 – Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità
  • TAB3-B5 – Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità
  • TAB4-B5 – Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità
  • TAB5-B5 – Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità
  • TAB6-B5 – Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità
  • TAB7-B1 – Abilitazione su posto o classe di concorso per lo specifico grado
  • TAB8-B1 – Abilitazione su posto o classe di concorso per lo specifico grado
  • TAB8-B11 – Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità su altro grado
  • TAB9-B6 – Abilitazione all’insegnamento su altro posto, o classe di concorso, se non altrimenti valutata
  • TAB9-B12 – Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità
  • TAB10-B6 – Abilitazione all’insegnamento su altro posto o classe di concorso, se non altrimenti valutata
  • TAB10-B12 – Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità.

Dovranno inoltre essere integrati i servizi e i titoli conseguiti dopo il 6 agosto 2020 o conseguiti precedentemente, ma non dichiarati.
Infine dovranno essere comunicati ex novo i titoli soggetti a scadenza, quali alcune preferenze, le riserve e le dichiarazioni finali.


Una volta inoltrata l’istanza la posso modificare prima della scadenza?

Sì, l’istanza può essere modificata purché entro il termine ultimo di presentazione delle domande fissato dall’avviso n. 18095 dell’11 maggio 2022

Se la domanda era stata precedentemente inoltrata dovrà essere preventivamente effettuato l’annullamento dell’inoltro. Tale operazione si potrà fare accedendo all’istanza sempre tramite il tasto “vai alla compilazione”; all’accesso il sistema verificherà la presenza di una domanda già inoltrata e chiederà se si desidera visualizzarla o annullarla. In quest’ultimo caso effettuerà l’annullamento del precedente inoltro e consentirà l’accesso in aggiornamento.


Come si possono modificare/cancellare i dati già inseriti in una sezione?

Cliccando sul tasto “azioni disponibili” in corrispondenza della sezione d’interesse sarà possibile visualizzare, modificare e/o cancellare i dati già inseriti.


Quali allegati devo inserire nella sezione “Allegati”?

In questa sezione devono essere caricati esclusivamente i documenti attestanti il conseguimento del titolo estero.

Come previsto all’articolo 7 comma 12 dell’O.M. n. 112 del 06/05/2022 è necessario allegare un unico file di tipo “.pfd” o “.zip”, all’interno del quale devono essere riportati esclusivamente i seguenti documenti:

  1. titolo di studio conseguito all’estero;
  2. dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera;
  3. servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea ovvero in altri Paesi.

La dimensione massima del file allegato è di 2 Mega, eventuali altri documenti diversi da quelli indicati non saranno considerati nella fase successive del procedimento.


Come modificare la Provincia che ho selezionato nella fase di avvio dell’istanza?

La sostituzione della provincia è possibile senza nessun vincolo se non è ancora stata compilata la sezione delle sedi esprimibili ai fini delle graduatorie d’istituto. Se, invece, questa sezione è stata già compilata il sistema invierà un messaggio che invita a cancellare le sedi prima di procedere alla modifica della provincia.


Quali dati sono precompilati a sistema?

Sono precompilati dal sistema e non modificabili:

I dati anagrafici
I dati di recapito (per modificarli vedere FAQ B – “Come modificare i dati di recapito personali”)

Sono precompilati e modificabili:

I dati di residenza, preimpostati con il recapito.

Sono precaricati e modificabili:

I dati dei servizi presenti nella base dati del Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione.

Non saranno riproposti i titoli soggetti a scadenza, quali alcune preferenze, le riserve e le dichiarazioni finali.


È possibile ricevere assistenza in merito alla compilazione dell’istanza?

Si veda la sezione Assistenza


Quali sono le date di apertura e chiusura delle funzioni per la compilazione dell’istanza?

Le date sono stabilite dall’avviso n. 18095 dell’11 maggio 2022. L’apertura è prevista dalle ore 9.00 del 12 maggio alle ore 23.59 del 31 maggio 2022.


Quali servizi sono disponibili sull’istanza e quali devono essere inseriti puntualmente?

I servizi statali del personale docente ed educativo non di ruolo prestati nelle scuole del territorio italiano gestito dal Sistema Informativo dell’Istruzione sono stati precaricati nell’istanza; devono essere selezionati e completati a cura dell’interessato.

Non sono presenti i servizi di tutte le altre tipologie.


Ho un servizio fino al 30 giugno/31 agosto che già raggiunge i 180 giorni. Nella sezione dei titoli di servizio devo comunicare come data fine la data del 30 giugno/31 agosto oppure la data di chiusura istanza?

Avendo già un servizio che dà diritto al massimo punteggio, il servizio deve essere chiuso alla data di presentazione istanza o al massimo alla data di chiusura. Tale scelta consente di evitare il successivo scioglimento della riserva, che dovrà realizzarsi attraverso la presentazione di una nuova istanza.


So che posso iscrivermi con riserva in attesa del conseguimento del titolo; posso anche dichiarare la stessa abilitazione su altra graduatoria come altro titolo culturale per ottenere il relativo punteggio?

No, gli altri titoli culturali devono essere posseduti entro il termine di presentazione istanze.


Ho inoltrato l’istanza di inclusione nelle GPS e vedo che il pdf riporta tutti i titoli già dichiarati nel precedente biennio. Come distinguerà il sistema i titoli precedentemente dichiarati dai nuovi ai fini della valutazione?

Il sistema ha in memoria i titoli già dichiarati e il punteggio attribuito dall’ufficio

⇒ o a seguito di convalida dopo la verifica da parte della scuola del primo contratto
⇒oppure a seguito di validazione formale, in assenza del punteggio di cui al punto precedente.

Il nuovo punteggio sarà il frutto del punteggio dei nuovi titoli presentati più il punteggio precedente individuato fra l’opzione 1 (se presente) o l’opzione 2 (se il punteggio del punto 1 non è presente).


Al punto B.9 delle tabelle di valutazione A/3, A/4, A/5,A/6, B.8 delle tabelle A/7, A/8 e B.9 delle tabelle A/9 e A/10 (attività di ricerca scientifica) può essere compresa l’attività presso Università estere?

Sì.


E’ valutabile il servizio prestato senza il titolo di accesso (ivi compresa la mancanza del titolo di studio comprensivo dei relativi dei CFU, certificazione tardiva del possesso dei 24 CFU/ CFA), qualora all’atto della presentazione della domanda di rinnovo l’aspirante abbia nel frattempo conseguito il requisito richiesto?

Sì. Ai sensi della nota 1290/2020 richiamata nella OM 112, il servizio prestato di fatto e non di diritto per mancanza dei requisiti di accesso previsti dalla OM 60/2020 è pienamente valutabile in occasione del rinnovo per il biennio 2022/2024


Ho partecipato al concorso ordinario delle scuole secondarie, superando sia la prova scritta che la prova orale. Se l’Ufficio Scolastico Regionale non ha ancora prodotto la graduatoria, posso dichiarare l’abilitazione quale titolo d’accesso o altro titolo culturale?

L’abilitazione può essere spesa solo se l’Ufficio Scolastico Regionale ha prodotto la graduatoria di merito definitiva relativa alla classe di concorso di interesse. L’aspirante pertanto può iscriversi a pieno titolo in seconda fascia e con riserva in prima fascia in attesa di conseguimento del titolo. Successivamente, e fino al 20 luglio, l’aspirante potrà sciogliere la riserva in senso positivo se nel frattempo l’ufficio avrà prodotto la graduatoria; in caso contrario il sistema automaticamente escluderà la graduatoria di prima fascia con riserva, mantenendo quella di seconda fascia. Lo stesso criterio si applica alle altre procedure concorsuali per le quali è previsto il conseguimento dell’abilitazione alla produzione delle graduatorie definitive.


Nel punteggio per i titoli accademici e scientifici (sezione B.9), si valutano 12 punti per ciascun titolo. Un utente ha svolto 5 anni di ricerca scientifica con assegno di ricerca, un assegno per ogni anno. Come sarà valutata l’attività? 12 punti per ciascun anno?

L’attività è valutata rispetto al bando, non alla durata. Se il candidato ha vinto cinque bandi distinti, saranno valutati 12 punti per ciascuno. Se ha vinto un bando con durata pluriennale, il titolo è valutato 12 punti.


Vorrei iscrivermi alla classe B-02 (conversazione in lingua estera), ma ancora non sono in possesso della dichiarazione di valore. Posso comunque presentare la domanda?

La dichiarazione deve essere caricata nella domanda, ed è pertanto necessario possederla entro il termine di presentazione delle istanze.


Le nuove Tabelle allegate all’OM 60/2020 prevedono l’attribuzione di 0,5 punti per le “Certificazioni informatiche, per ogni titolo presentato e sino a un massimo di quattro titoli per complessivi 2 punti” e non è prevista una distinzione tra certificazioni informatiche e certificazioni digitali. Sono valutabili entrambe le tipologie? Sono valutabili anche gli attestati?


Quali preferenze sono titoli soggetti a scadenza?

Le preferenze soggette a scadenza, e quindi per cui l’aspirante deve riproporre il titolo nell’aggiornamento della domanda sono quelle contrassegnate con i numeri 13, 14, 15, 18, 19.


L’articolo 14, comma 1, lettera a), punto i) (Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro) dell’OM 60/2020 così recita:

1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 2, il diniego a una proposta di assunzione a tempo determinato com-porta i seguenti effetti con riferimento al relativo anno scolastico:

a) supplenze conferite sulla base delle GAE e GPS:
i. la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento.
Nel caso di rinuncia ad una supplenza cosa succede?

La rinuncia o l’assenza alla convocazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenza sulla base delle GAE e delle GPS a seconda della graduatoria interessata dalla convocazione.


È valutabile il servizio prestato come docente nella scuola paritaria relativamente ai periodi coperti da cassa integrazione in deroga o dal fondo di Integrazione salariale, durante il periodo di emergenza da COVID-19?

I periodi in costanza di rapporto di lavoro, per i quali sono intervenuti ammortizzatori sociali quali la cassa integrazione in deroga o il FIS ed è stata versata pertanto la relativa contribuzione ai sensi della normativa vigente, sono valutabili secondo quanto previsto alla lettera C delle tabelle dei titoli valutabili per le diverse GPS.


Avendo insegnato contemporaneamente su due classi di concorso, posso far valere il punteggio come specifico su entrambe le classe di concorso?

Sì.


Quale classe di concorso devo indicare nella sezione relativa ai servizi?

La classe di concorso del servizio da dichiarare nell’istanza deve riportare il codice relativo alla classe di concorso valido alla data in cui è stato prestato il servizio.
I servizi prestati fino all’anno scolastico 2016/2017 in una o più delle classi di concorso confluite in un’unica classe di concorso di nuova istituzione, sono valutati come specifici per la classe di concorso di confluenza di cui al D.P.R. n. 19/2016 richiesta. Pertanto, dal momento che per i servizi antecedenti all’a.s. 2017/18 il codice della classe di concorso (DM 39/98 o precedenti) non coincide con il codice della graduatoria attualmente richiesta (DPR 19/2016), il sistema, in sede di valutazione, verificherà la corrispondenza e procederà al calcolo valutando il servizio come specifico se la classe di concorso su cui spendere il servizio indicata dall’aspirante è la stessa in cui essa è confluita in base alle informazioni note al sistema informativo, come aspecifico in caso contrario.


Sto presentando la domanda. Come faccio per inserire una nuova graduatoria?

Accedendo all’istanza “Graduatorie provinciali e di istituto di supplenza aa.ss. 2022/23 e 2023/24“, in corrispondenza della sezione “Scelta graduatorie di interesse, fascia e titoli di accesso”, cliccare sulla voce “Azioni disponibili”, quindi scegliere “Accedi”. Il sistema proporrà, in una nuova pagina, il tasto “Aggiungi graduatoria”.
L’utente dovrà valorizzare i campi tipo “Graduatoria” e tipo “Posto / classe di concorso“, selezionando una opzione dal menù a tendina e procedere alla compilazione della sezione:

  • A.1 – titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio” indicando il titolo di accesso e i relativi dettagli
  • e, se prevista, “A.2 – dettaglio titolo di accesso alla graduatoria” fornendo le informazioni richieste.

Al termine l’utente dovrà cliccare sul tasto “Inserisci“. Il sistema lo riporterà sulla schermata con l’elenco delle graduatorie acquisite dove sarà possibile:

  • cliccare nuovamente su “Aggiungi graduatoria“, per inserire una ulteriore graduatoria;

oppure

  • cliccare sul tasto “Indietro” per procedere con la compilazione delle restanti sezioni.

Cosa si intende per servizio specifico?

Come servizio specifico si intende esclusivamente, come dettagliato nelle tabelle:

per il posto comune, il servizio prestato sulla specifica classe di concorso;
per il posto di sostegno, il servizio prestato su sostegno per lo specifico grado.

È dunque SBAGLIATO, come dettagliato nelle singole tabelle, caricare ad esempio il servizio svolto sulla classe di concorso A-21 come specifico, poniamo, sulla A-22.

Una volta caricato il servizio specifico, in una fase successiva alla chiusura dell’istanza, il servizio sarà automaticamente caricato sulle altre classi di concorso o posti per i quali l’aspirante presenta istanza di inserimento e valutato secondo quanto disposto dalle rispettive tabelle di valutazione sulle altre classi di concorso o posti come servizio aspecifico.
Il servizio su posto di sostegno è caricato come servizio specifico per tutte le classi di concorso del medesimo grado.

Relativamente alle classi di concorso A-53, A- 55, A- 63, A-64 è valutabile come servizio specifico il servizio prestato sulle suddette classi di concorso a decorrere dall’anno scolastico 2017/18 e il servizio prestato fino all’a.s. 2016/17, compreso, presso i licei musicali nelle relative discipline di cui all’allegato E al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89 dai docenti di cui alle ex classi di concorso A31 , A32, di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e A077 di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione, università e della ricerca 6 agosto 1999 n. 201.

Relativamente alle classi di concorso A- 57, A – 58, A – 59 è valutabile come servizio specifico il servizio prestato sulle suddette classi di concorso a decorrere dall’anno scolastico 2017/18 e il servizio prestato fino all’a.s. 2016/17, compreso, nelle classi di concorso appositamente identificate con il codice X057, X058, X059.


Quali sono le certificazioni linguistiche riconosciute valide? E se ho conseguito la certificazione all’estero?

Sono considerate valide, esclusivamente, le certificazioni linguistiche rilasciate dagli Enti riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, radunati negli appositi elenchi. NON sono pertanto riconosciute le certificazioni rilasciate dai Centri linguistici di Ateneo. Siccome gli Enti certificatori riconosciuti appartengono a circuiti internazionali, non occorre alcun riconoscimento italiano del titolo.  In questo caso occorre NON SELEZIONARE la voce che chiede gli estremi del riconoscimento.


Quando inseriamo la graduatoria su posto di sostegno I fascia, nella sezione A.2 dobbiamo flaggare “Percorsi di specializzazione di cui all’articolo 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all’estero con ammissione selettiva e a numero programmato” oppure “Nessuna selezione” (in questa procedura non vi è un rimando diretto al D. M. 92/2019 come per le procedure per l’iscrizione ai concorsi)?

Il DM 92/2019 è meramente attuativo. Chi abbia frequentato uno dei quattro cicli di specializzazione sul sostegno deve flaggare la voce “Percorsi di specializzazione di cui all’articolo 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all’estero con ammissione selettiva e a numero programmato”.


Ho svolto servizio sul sostegno durante la frequenza del percorso di specializzazione. Posso caricarlo?

Sì. Non vi è nessuna incompatibilità.


Sono stato chiamato sul sostegno da graduatoria incrociata. Quando dichiaro il servizio sul sostegno, devo riferirmi alla classe di concorso della graduatoria da cui sono stato chiamato?

No. Va inserito il codice sostegno del grado. La classe di concorso è ININFLUENTE.


In quali casi la voce “annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado maturate entro l’anno scolastico 2021/2” va flaggata?

La voce “annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado maturate entro l’anno scolastico 2021/2” va selezionata per i servizi di almeno 180 giorni prestati su sostegno nel solo caso in cui fra le graduatorie richieste sia presente una graduatoria di sostegno di seconda fascia. Per questa tipologia di graduatoria, infatti, tre annualità di servizio su sostegno nel relativo grado sono requisito di accesso.


Intendo dichiarare il servizio prestato sulla scuola non statale, ma nella sezione dei titoli di servizio non trovo nessuna dicitura corrispondente.

Il servizio deve essere valutato ai sensi dell’art. 15, comma 4 dell’O.M. 60 del 10 luglio 2020. Quindi, do-po aver popolato tutti i campi obbligatori per inserire il servizio, deve in aggiunta essere selezionata la voce “valutazione art. 15 comma 4”. Tale articolo dell’ordinanza recita: il servizio di insegnamento ante-cedente all’anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell’infanzia pareggiata, è valutato la metà dei punteggi previsti per i punteggi specifici o aspecifici. Analogamente è valutato il servizio prestato nelle scuole non paritarie inserite negli albi regionali di cui all’articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 di-cembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.


So che per accedere alle graduatorie provinciali in qualità di non abilitato sono necessari i 24 CFU, ma nella sezione dei requisiti di accesso non trovo come dichiararli.

Per dichiarare il possesso dei 24 CFU occorre selezionare la voce “possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17”.


Vorrei iscrivermi in GPS di I Fascia selezionando come titolo di accesso una delle due voci:

Provvedimento giurisdizionale cautelare
Provvedimento giurisdizionale favorevole all’interessato non passato in giudicato.

Posso presentare domanda anche per la GPS di II fascia nelle stesse classi di concorso/posti?

No. In caso di esito sfavorevole del giudizio, l’aspirante potrà comunque presentare all’Ufficio Scolastico Territoriale una specifica richiesta di cancellazione dalla I fascia e di inserimento nella II fascia corrispondente a quella richiesta e per la stessa provincia e le stesse sedi indicate nell’istanza. L’inserimento avverrà secondo modalità che saranno successivamente rese note.


Sono una docente abilitata attraverso il corso di laurea in scienze della formazione primaria (5 anni) Gli anni fuori corso rientrano nella durata legale?

Per durata legale del corso (con punteggio corrispettivo) si intende la durata quadriennale o quinquennale del corso di laurea. Al sistema dovrà essere comunque dichiarata la data corretta di immatricolazione e laurea.

Rispetto al servizio, non è possibile contestualmente dichiarare il servizio svolto, su sostegno o posto comune per infanzia e primaria durante il periodo di durata legale. E’ possibile dichiarare il servizio eventuale su altre classi di concorso e ogni servizio svolto relativamente agli anni di eventuale fuori corso.


Devo inoltrare l’istanza di inserimento nelle GPS per le supplenze, occorre il codice personale del Portale Istanze On Line?

Per facilitare le operazioni di inoltro delle istanze è stata effettuata una modifica per cui il codice personale non viene più richiesto. La stessa modifica è stata fatta per la fase di annullamento dell’inoltro


Sono valutabili i servizi prestati quale assistente di lingue all’estero? I progetti di Motoria CONI/MI nelle scuola primaria?

No. Le GPS sono graduatorie di nuova istituzione, che prevedono una nuova tabella di valutazione dei titoli. Non è presente l’area “altre attività di insegnamento” (che erano valutabili solo nelle graduatorie di istituto di III fascia, ma non nelle altre tabelle titoli). Pertanto, il servizio non è valutabile. Sono valutabili esclusivamente i servizi specificati nelle tabelle titoli e nell’Ordinanza.


Avrei bisogno di un chiarimento sull’inserimento di un titolo di servizio prestato in una scuola primaria paritaria allora senza titolo ma ad oggi acquisito mediante la laurea magistrale in Scienze Motorie (non ho né diploma magistrale né laurea in scienze della formazione).
Secondo il decreto 83 del 2008 cap.6 comma 3 tale laurea è idonea all’insegnamento specifico della materia nella scuola primaria paritaria. Può rientrare nei contratti aspecifici contemplati dal bando?

Ai sensi del DM 83/2008, cap. 6 comma 3, “al fine di assicurare la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa attraverso le necessarie competenze tecnico didattiche, nella scuola primaria gli insegnamenti delle lingue straniere, delle tecnologie informatiche, dell’educazione musicale e della educazione motoria possono essere affidati anche a personale munito di titolo di studio specifico, purché accompagnato da adeguata formazione didattica accertata dal coordinatore delle attività didattiche della scuola paritaria”. Tali aree sono presenti anche nella scuola dell’infanzia. Il servizio è valutabile per le relative classi di concorso, purché nel frattempo l’aspirante abbia conseguito il titolo di accesso alle relative classi di concorso. Va dichiarato come servizio nella scuola primaria/dell’infanzia specificando la classe di concorso. Il sistema lo valuterà come aspecifico.


Sono valutabili i servizi prestati quale assistente di lingue all’estero? I progetti di Motoria CONI/MI nelle scuola primaria?

No. Le GPS sono graduatorie di nuova istituzione, che prevedono una nuova tabella di valutazione dei titoli. Non è presente l’area “altre attività di insegnamento” (che erano valutabili solo nelle graduatorie di istituto di III fascia, ma non nelle altre tabelle titoli). Pertanto, il servizio non è valutabile. Sono valutabili esclusivamente i servizi specificati nelle tabelle titoli e nell’Ordinanza.


Nella tabella A7, al punto B1, sono riportate due voci: “laurea in scienze della formazione Primaria quinquennale ex d.m. 249/2010” e “abilitazione con il corso di laurea scienze della formazione di cui al d.m. 249/2010”. Quale dobbiamo compilare?

Entrambe le voci sono corrette.


E’ valutabile, come ulteriore titolo, ai sensi della sezione B della tabella A7, il titolo di accesso al percorso di specializzazione sul Sostegno?

Per il punto B.1, l’aspirante abilitato può sempre dichiarare il titolo in quanto il punto A.1 della tabella A7 prevede quale unico requisito di accesso alle graduatorie di sostegno il titolo di specializzazione.

Per il punto B.2, il titolo, qualora sia stato utilizzato per l’accesso al percorso di specializzazione sul sostegno, non può essere dichiarato.


NUOVE FAQ GPS 2024/26

Al punto B.13 della tabella di valutazione A/1, al punto B.11 della tabella di valutazione A/2, al punto B.7 delle tabelle di valutazione A/3, A/4, A/5, A/6, A/9 e A/10 e al punto B.6 delle tabelle di valutazione A/7 e A/8 (Dottorato di ricerca) può essere compreso il Dottorato svolto presso Università estere?
Sì, purché sia stato riconosciuto in Italia seguendo le procedure indicate dal Ministero dell’Università e della Ricerca, al seguente link: https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/sportello-digitale-unico/attivita-di-ricerca-un-altro-stato-membro


Nel punteggio per i titoli accademici e scientifici (sezione B), si valutano 12 punti per ciascun titolo. Un utente ha svolto 5 anni di ricerca scientifica con assegno di ricerca, un assegno per ogni anno. Come sarà valutata l’attività? 12 punti per ciascun anno?
L’attività è valutata rispetto al bando, non alla durata. Se il candidato ha vinto cinque bandi distinti, saranno valutati 12 punti per ciascuno. Se ha vinto un bando con durata pluriennale, il titolo è valutato 12 punti.


Vorrei iscrivermi alla classe B-02 (conversazione in lingua straniera), ma ancora non sono in possesso della dichiarazione di valore. Posso comunque presentare la domanda?
No. La dichiarazione deve essere caricata nella domanda: è pertanto necessario possederla entro il termine di presentazione delle istanze.


Le Tabelle allegate all’O.M. n. 88 del 16 maggio 2024 prevedono l’attribuzione di 0,5 punti per le “Certificazioni informatiche, per ogni titolo presentato e sino a un massimo di quattro titoli per complessivi 2 punti” e non è prevista una distinzione tra certificazioni informatiche e certificazioni digitali. Sono valutabili entrambe le tipologie? Sono valutabili anche gli attestati?
Si


È valutabile il servizio prestato come docente nella scuola paritaria relativamente ai periodi coperti da cassa integrazione in deroga o dal Fondo di integrazione salariale, durante il periodo di emergenza da COVID-19?
I periodi in costanza di rapporto di lavoro, per i quali sono intervenuti ammortizzatori sociali quali la cassa integrazione in deroga o il FIS ed è stata versata pertanto la relativa contribuzione ai sensi della normativa vigente, sono valutabili secondo quanto previsto alla lettera C delle tabelle dei titoli valutabili per le diverse GPS.


Avendo insegnato contemporaneamente su due classi di concorso, posso far valere il punteggio come specifico su entrambe le classi di concorso?
Si


Quale classe di concorso devo indicare nella sezione relativa ai servizi?
La classe di concorso del servizio da dichiarare nell’istanza deve riportare il codice relativo alla classe di concorso valido alla data in cui è stato prestato il servizio.
I servizi prestati fino all’anno scolastico 2016/2017 in una o più delle classi di concorso confluite in un’unica classe di concorso di nuova istituzione, sono valutati come specifici per la classe di concorso di confluenza di cui al D.P.R. n. 19/2016 richiesta. Pertanto, dal momento che per i servizi antecedenti all’a.s. 2017/18 il codice della classe di concorso (DM 39/98 o precedenti) non coincide con il codice della graduatoria attualmente richiesta (DPR 19/2016), il sistema, in sede di valutazione, verificherà la corrispondenza e procederà al calcolo valutando il servizio come specifico se la classe di concorso su cui spendere il servizio indicata dall’aspirante è la stessa in cui essa è confluita in base alle informazioni note al sistema informativo, come aspecifico in caso contrario.


Come devo indicare i servizi prestati sulle classi di concorso oggetto di accorpamento ai sensi del D.M. 255/2023?
I codici alfanumerici previsti dal DPR 19/2016 sono stati mantenuti distinti per le classi di concorso oggetto di accorpamento. Pertanto, la classe di concorso del servizio da dichiarare dovrà riportare il codice relativo alla classe di concorso in cui è stato prestato il servizio, esattamente come accaduto in passato.
Tale servizio, a norma dell’art. 15, comma 1, secondo capoverso, dell’O.M. n. 88 del 16 maggio 2024, continuerà ad essere valutato distintamente sulle due classi di concorso, anche per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24.


Sono in possesso di abilitazione per la classe di concorso A-01. Posso, in applicazione del D.M. 255/2023, utilizzarla per inserirmi anche nelle graduatorie di I fascia della classe di concorso A-17?
Sì. Pur essendo stati mantenuti distinti i codici alfanumerici delle classi di concorso oggetto di accorpamento, il possesso dell’abilitazione per una delle classi di concorso accorpate costituisce abilitazione anche per l’altra classe di concorso accorpata.


Sono in possesso dei requisiti per l’accesso alla seconda fascia per la classe di concorso A-22. Posso, in applicazione dell’art. 5, comma 1, del D.M. 255/2023, utilizzarli per inserirmi anche nelle graduatorie di II fascia della classe di concorso A-12?
Si. I requisiti di accesso alla seconda fascia per una delle classi di concorso accorpate sono validi anche per l’altra classe di concorso accorpata.


Sono in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla seconda fascia per la classe di concorso A-12 dalla disciplina vigente. Posso, in applicazione dell’art. 5, comma 1, del D.M. 255/2023, inserirmi anche nella second-a fascia della classe di concorso A-22?
Si. Infatti, i requisiti di accesso alla seconda fascia per una delle classi di concorso accorpate sono validi anche per l’altra classe di concorso accorpata.


Sto presentando la domanda. Come faccio per inserire una nuova graduatoria?
Accedendo all’istanza “Graduatorie provinciali e di istituto di supplenza aa.ss. 2024/25 e 2025/26”, in corrispondenza della sezione “Scelta graduatorie di interesse, fascia e titoli di accesso”, occorre cliccare sulla voce “Azioni disponibili”, quindi scegliere “Accedi”. Il sistema proporrà, in una nuova pagina, il tasto “Aggiungi graduatoria”.
L’utente dovrà valorizzare i campi tipo “Graduatoria” e tipo “Posto / classe di concorso” selezionando una opzione dal menù a tendina e procedere alla compilazione della sezione:
– “A.1 – titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio” indicando il titolo di accesso e i relativi dettagli
– e, se prevista, “A.2 – dettaglio titolo di accesso alla graduatoria” fornendo le informazioni richieste.
Al termine l’utente dovrà cliccare sul tasto “Inserisci”. Il sistema lo riporterà sulla schermata con l’elenco delle graduatorie acquisite dove sarà possibile:
cliccare nuovamente su “Aggiungi graduatoria”, per inserire una ulteriore graduatoria; oppure
cliccare sul tasto “Indietro” per procedere con la compilazione delle restanti sezioni.


Cosa si intende per servizio specifico?
Come servizio specifico si intende esclusivamente, come dettagliato nelle tabelle:
– per il posto comune, il servizio prestato sulla specifica classe di concorso;
– per il posto di sostegno, il servizio prestato su sostegno per lo specifico grado.
Una volta caricato il servizio specifico, in una fase successiva alla chiusura dell’istanza, il servizio sarà automaticamente caricato sulle altre classi di concorso o posti per i quali l’aspirante presenta istanza di inserimento e valutato secondo quanto disposto dalle rispettive tabelle di valutazione sulle altre classi di concorso o posti come servizio aspecifico.
Il servizio su posto di sostegno è caricato come servizio specifico per tutte le classi di concorso del medesimo grado.
Relativamente alle classi di concorso A-53, A-55, A-63, A-64 è valutabile come servizio specifico il servizio prestato sulle suddette classi di concorso a decorrere dall’anno scolastico 2017/18 e il servizio prestato fino all’a.s. 2016/17 presso i licei musicali nelle relative discipline di cui all’allegato E al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 dai docenti di cui alle ex classi di concorso A31, A32, di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e A077 di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione, università e della ricerca 6 agosto 1999 n. 201.
Relativamente alle classi di concorso A-57, A-58, A-59 è valutabile come servizio specifico il servizio prestato sulle suddette classi di concorso a decorrere dall’anno scolastico 2017/18 e il servizio prestato fino all’a.s. 2016/17 nelle classi di concorso appositamente identificate con il codice X057, X058, X059.


Quali sono le certificazioni linguistiche riconosciute valide? Sono riconosciute anche quelle conseguite all’estero?
Sono considerate valide esclusivamente le certificazioni linguistiche rilasciate dagli Enti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione e del merito; NON sono pertanto riconosciute le certificazioni/attestazioni rilasciate dai Centri linguistici di Ateneo. Poiché gli Enti certificatori riconosciuti appartengono a circuiti internazionali, non occorre alcun riconoscimento italiano del titolo conseguito all’estero presso un Ente riconosciuto. Per visualizzare l’elenco degli Enti Certificatori riconosciuti clicca qui.


Nell’inserire la graduatoria su posto di sostegno I fascia, nella sezione A.2 non è presente la voce “Percorsi di specializzazione di cui al D.M. 92/2019”, ma soltanto “Percorsi di specializzazione di cui all’articolo 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all’estero con ammissione selettiva e a numero programmato” oppure “Nessuna selezione”. Cosa dobbiamo flaggare? “
Il DM 92/2019 è meramente attuativo dell’art. 13 del DM 249/2010. Pertanto, chi abbia frequentato uno degli otto cicli di specializzazione sul sostegno deve flaggare la voce “Percorsi di specializzazione di cui all’articolo 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all’estero con ammissione selettiva e a numero programmato”.


Ho conseguito il titolo di specializzazione all’estero, ma i corsi a cui ho partecipato non avevano una selezione all’ammissione. Alla sezione A.2 della Tabella A/7 cosa devo selezionare?
Dovrà essere selezionata la voce “Nessuna selezione”.


Ho svolto servizio sul sostegno durante la frequenza del percorso di specializzazione. Posso caricarlo?
Sì. Non vi è nessuna incompatibilità.


Sono stato convocato sul sostegno da graduatoria incrociata. Quando dichiaro il servizio sul sostegno, devo riferirmi alla classe di concorso della graduatoria da cui sono stato convocato?
No. Va inserito il codice sostegno del grado. La classe di concorso è ininfluente.


Intendo dichiarare il servizio prestato nella scuola non statale antecedentemente all’anno 2000, ma nella sezione dei titoli di servizio non trovo nessuna dicitura corrispondente.
Il servizio deve essere valutato ai sensi dell’articolo 15, comma 4, dell’O.M. n. 88 del 16 maggio 2024. Quindi, dopo aver popolato tutti i campi obbligatori per inserire il servizio, deve in aggiunta essere selezionata la voce “valutazione articolo 15, comma 4”. Tale articolo dell’ordinanza recita: “il servizio di insegnamento antecedente all’anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell’infanzia pareggiata, è valutato la metà dei punteggi previsti per i punteggi specifici o aspecifici. Analogamente è valutato il servizio prestato nelle scuole non paritarie inserite negli albi regionali di cui all’articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27”.


Vorrei iscrivermi in GPS di I Fascia selezionando come titolo di accesso una delle due voci:
– Provvedimento giurisdizionale cautelare
– Provvedimento giurisdizionale favorevole all’interessato non passato in giudicato
Posso presentare domanda anche per la GPS di II fascia nelle stesse classi di concorso/posti?
Sì, è possibile inserire la stessa graduatoria con riserva in prima fascia e a pieno titolo in seconda fascia.


Sono una docente abilitata attraverso il corso di laurea in scienze della formazione primaria (5 anni) Gli anni fuori corso rientrano nella durata legale?
Per durata legale del corso (con punteggio corrispettivo) si intende la durata quadriennale o quinquennale del corso di laurea. Al sistema dovrà essere comunque dichiarata la data corretta di immatricolazione e laurea.
Rispetto al servizio, non è possibile contestualmente dichiarare il servizio svolto, su sostegno o posto comune per infanzia e primaria durante il periodo di durata legale. È possibile dichiarare il servizio eventuale su altre classi di concorso e ogni servizio svolto relativamente agli anni di eventuale fuori corso.


Sono valutabili i servizi prestati quale assistente di lingue all’estero? I progetti di Motoria CONI/MI nella scuola primaria?
No. Le GPS sono graduatorie di nuova istituzione, che prevedono una nuova tabella di valutazione dei titoli. Non è presente l’area “altre attività di insegnamento” (che erano valutabili solo nelle graduatorie di istituto di III fascia, ma non nelle altre tabelle titoli). Pertanto, tali tipologie di servizio non sono valutabili. Sono valutabili esclusivamente i servizi specificati nelle tabelle titoli e nell’Ordinanza.


Sono laureato in Scienze Motorie e ho prestato servizio nella scuola primaria quale insegnante di Educazione motoria. Come verrà valutato?
Il servizio prestato con il possesso di laurea in Scienze motorie a decorrere dall’a.s. 2022/23 – anno in cui è stata introdotta la classe di concorso “Scienze motorie e sportive nella scuola primaria” – sarà valutato come specifico se prestato su Educazione Motoria nella scuola primaria ed aspecifico su tutte le altre graduatorie, ivi comprese quelle di Scienze motorie nella scuola secondaria di I e II grado e nelle graduatorie di posto comune della Scuola Primaria (in quest’ultimo caso limitatamente ai docenti in possesso del titolo di accesso ai posti comuni di Scuola Primaria).


Nella tabella A7, al punto B1, sono riportate due voci: “laurea in scienze della formazione Primaria quinquennale ex D.M. 249/2010” e “abilitazione con il corso di laurea scienze della formazione di cui al D.M. 249/2010”. Quale dobbiamo compilare?
Entrambe le voci sono corrette.


Devo prendere l’abilitazione/la specializzazione a giugno 2024. Posso iscrivermi con riserva, in attesa di conseguimento del titolo?
Si, la normativa consente a chi consegue l’abilitazione/specializzazione entro il 30 giugno 2024 di iscriversi con riserva, da sciogliere con apposita istanza in cui verranno forniti i dettagli del titolo conseguito.


Dovrei conseguire il titolo di abilitazione/specializzazione entro il 30 giugno. Cosa succederà se non dovessi riuscire in tempo utile?
La domanda, in relazione alla specifica graduatoria, resterà nella base informativa, ma per l’anno 2024/25 sarà inefficace ai fini delle nomine automatiche di supplenza e delle graduatorie d’istituto. L’aspirante potrà, una volta conseguito il titolo, iscriversi – tramite apposita istanza – negli elenchi aggiuntivi di prima fascia relativi all’a.s. 2025/26.


Ho un contratto di supplenza fino al 30 giugno. Posso comunicare il servizio per intero o devo chiudere il servizio al termine ultimo di presentazione istanze?
Il servizio potrà essere dichiarato fino alla data di presentazione dell’istanza.
L’eventuale periodo utile mancante alla maturazione del punteggio intero potrà essere dichiarato in occasione del prossimo aggiornamento delle graduatorie.


Sono iscritto in GaE a pieno titolo per una determinata classe di concorso. Per la stessa classe di concorso posso iscrivermi anche nelle GPS?
L’iscrizione è consentita purché si scelga una provincia diversa rispetto a quella di iscrizione nelle GaE. L’iscrizione nella stessa provincia è invece consentita per le classi di concorso/tipologie di posto diverse da quelle di iscrizione in GaE o per quelle il cui inserimento in GaE sia con riserva.


Sono in GaE con riserva in una determinata classe di concorso. Per la stessa classe di concorso tento di iscrivermi nelle GPS della stessa provincia, ma non ci riesco. Perché?
Probabilmente l’inserimento nelle GaE è a pieno titolo. Si consiglia di verificare presso l’ufficio provinciale, chiedendo, nel caso in cui il sistema informativo sia disallineato rispetto alla situazione reale, di aggiornare la graduatoria di interesse apponendo l’inclusione con riserva. Dopo tale aggiornamento sarà possibile procedere all’inserimento in GPS. L’operazione invece è consentita sempre se la provincia è diversa.


Conseguo la specializzazione di sostegno dopo il termine ultimo di presentazione istanze. So che posso iscrivermi con riserva in attesa del conseguimento del titolo; posso anche dichiarare la stessa specializzazione su altra graduatoria come altro titolo culturale per ottenere il relativo punteggio?
No, gli altri titoli culturali devono essere posseduti entro il termine di presentazione istanze.


Conseguo l’abilitazione dopo il termine ultimo di presentazione istanze. So che posso iscrivermi con riserva in attesa del conseguimento del titolo; posso anche dichiarare la stessa abilitazione su altra graduatoria come altro titolo culturale per ottenere il relativo punteggio?
No, gli altri titoli culturali devono essere posseduti entro il termine di presentazione istanze.


Ho due lauree, ciascuna delle quali dà accesso a più classi di concorso. Posso ripetere le due lauree come altro titolo culturale con riferimento alla stessa tabella di valutazione?
Sì, perché ciascuna laurea è titolo di accesso per determinate graduatorie e altro titolo culturale per le altre. Il sistema provvederà a scartare, per ciascuna graduatoria, il titolo ridondante.


Ho un servizio fino al 30 giugno/31 agosto che già raggiunge i 180 giorni. Nella sezione dei titoli di servizio devo comunicare come data fine la data del 30 giugno/31 agosto oppure la data di chiusura istanza?
Il servizio deve essere comunque chiuso alla data di presentazione dell’istanza o al massimo alla data prevista per la chiusura delle istanze.


Ho inoltrato l’istanza di inclusione nelle GPS e vedo che il pdf riporta tutti i titoli già dichiarati nel precedente biennio. Come distinguerà il sistema i titoli precedentemente dichiarati dai nuovi ai fini della valutazione?
Il sistema ha in memoria i titoli già dichiarati e il punteggio attribuito dall’ufficio.
1. o a seguito di convalida dopo la verifica da parte della scuola del primo contratto; 2. oppure a seguito di validazione formale, in assenza del punteggio di cui al punto precedente.
Il nuovo punteggio sarà il frutto del punteggio dei nuovi titoli presentati più il punteggio precedente individuato fra l’opzione 1 (se presente) o l’opzione 2 (se il punteggio del punto 1 non è presente).


Ho partecipato al concorso ordinario per le scuole secondarie bandito nel 2020, superando sia la prova scritta che la prova orale. Se l’Ufficio Scolastico Regionale non ha ancora prodotto la graduatoria, posso dichiararlo quale altro titolo culturale?
Il titolo può essere dichiarato solo se l’Ufficio Scolastico Regionale ha prodotto la graduatoria di merito definitiva relativa alla classe di concorso di interesse.


Sono iscritto al concorso per la scuola secondaria bandito nel 2023 e vorrei inserirmi con riserva in prima fascia, ma fra le procedure concorsuali esprimibili non trovo quella di mio interesse.
Il superamento delle procedure concorsuali di cui al D.M. 205/2023 non costituisce abilitazione all’insegnamento e, pertanto, non consente l’accesso alla I fascia delle GPS.


È valutabile il servizio prestato senza il titolo di accesso (ivi compresa la mancanza del titolo di studio comprensivo dei relativi dei CFU), qualora all’atto della presentazione della domanda di rinnovo l’aspirante abbia nel frattempo conseguito il requisito richiesto?
Sì. Ai sensi della nota 1290/2020 richiamata nella O.M. n. 88 del 16 maggio 2024, il servizio prestato di fatto e non di diritto per mancanza dei requisiti di accesso è pienamente valutabile in occasione del rinnovo per il biennio 2024/2026 qualora l’aspirante abbia nel frattempo conseguito il titolo previsto.


Chi si inserisce con riserva in I fascia per la scuola primaria in quanto laureando in scienze della formazione primaria, come può dichiarare il titolo di inglese (che è contestuale alla laurea)?
Il titolo di inglese potrà essere dichiarato nell’istanza di scioglimento della riserva.


Nel biennio precedente ero iscritto negli elenchi aggiuntivi e ora vorrei iscrivermi “a pettine” nella I fascia, ma il sistema mi prospetta l’aggiornamento della domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi. Quindi devo prima procedere alla cancellazione della vecchia domanda?
No, non occorre cancellare la precedente graduatoria al fine inserirla nuovamente perché questo comporta di dover reinserire e rivalutare tutti i titoli, mentre con la funzione aggiornamento potranno essere dichiarati e valutati soltanto i nuovi titoli. Il termine “aggiornamento” è solo un automatismo che permette l’attualizzazione della graduatoria al nuovo biennio mantenendo tutti i titoli a suo tempo presentati, in quanto già associati alla corretta tabella di valutazione. Occorre solo inserire gli eventuali nuovi titoli. Tale operazione comporterà quindi l’inserimento “a pettine” nella I fascia delle GPS. Pertanto, in caso di cancellazione, si invita a ripristinare la graduatoria già valutata riverificando, per conferma, tutti i titoli precedentemente dichiarati e inserendo ex novo quelli eventualmente non presenti.


Sono uno studente fuori corso iscritto a Scienze della Formazione Primaria. Al fine di iscrivermi nella II fascia delle GPS di Infanzia e Primaria, come devo dichiarare l’anno accademico di iscrizione?
Il nuovo requisito per l’iscrizione in II fascia tabella A/2 è il possesso di 150 CFU e l’iscrizione almeno al terzo anno del corso della laurea in Scienze della Formazione Primaria.


A seguito del superamento di un concorso devo iscrivermi in qualità di abilitata nelle GPS. Che punteggio devo indicare?
Il punteggio che deve essere attribuito è il punteggio totale con cui l’aspirante figura nella graduatoria del concorso, sia come voto che come base. Qualora la base del concorso fosse diversa da 100, il sistema provvederà a fare la proporzione per riportare il punteggio in base 100.


Ero già inserito nelle GPS 2022, ora devo procedere con l’aggiornamento ed inserire ex novo un’altra classe di concorso. Per quest’ultima devo dichiarare nuovamente i servizi già inseriti nelle GPS 2022? Cambia qualcosa se la TAB di valutazione della nuova classe di concorso non è tra quelle già utilizzate nel 2022?
No, i servizi (punto C delle tabelle di valutazione) già inseriti varranno anche per la nuova graduatoria richiesta, anche se la tabella di valutazione di riferimento non è fra quelle già utilizzate nel 2022. Infatti, i servizi espressi saranno ribaltati automaticamente su tutte le graduatorie richieste. Devono, ovviamente, in ogni caso, essere aggiunti i nuovi.


Ero già inserito nelle GPS 2022, ora devo procedere con l’aggiornamento ed inserire ex novo un’altra classe di concorso. Per quest’ultima devo dichiarare nuovamente i titoli culturali già inseriti nelle GPS 2022? Cambia qualcosa se la TAB di valutazione della nuova classe di concorso non è tra quelle già utilizzate nel 2022?
I titoli culturali (punto B delle tabelle di valutazione) devono essere dichiarati ex novo solo se la nuova graduatoria richiesta appartiene a diversa tabella di valutazione. Infatti, i titoli dichiarati saranno ribaltati automaticamente su tutte le graduatorie richieste afferenti alla stessa tabella di valutazione. Devono, ovviamente, in ogni caso essere aggiunti i nuovi titoli.


La Tabella A2 prevede che nelle GPS di II fascia della scuola primaria e dell’infanzia il servizio prestato su posto comune o di sostegno dagli studenti in Scienze della formazione primaria è valutabile per la relativa graduatoria, come specifico e aspecifico a seconda del grado, esclusivamente per le relative graduatorie di infanzia e primaria. Posso far valere tale servizio, come aspecifico, anche nelle GPS della scuola secondaria?
No, a meno che sia stato conseguito il titolo di accesso entro la data di scadenza della domanda di rinnovo per il biennio 2024/2026 (vedasi FAQ n. 49).


È valutabile, come ulteriore titolo, ai sensi della sezione B della tabella A7, il titolo di accesso al percorso di specializzazione sul Sostegno?
Per il punto B.1, l’aspirante abilitato può sempre dichiarare il titolo in quanto il punto A.1 della tabella A7 prevede quale unico requisito di accesso alle graduatorie di sostegno il titolo di specializzazione.
Per il punto B.2, il titolo, qualora sia stato utilizzato per l’accesso al percorso di specializzazione sul sostegno, non può essere dichiarato.


In occasione dell’aggiornamento delle GPS nel 2022/24 avevo dichiarato i servizi successivi alla data di scadenza della domanda, ma non mi sono ricordato di confermarli. Posso dichiararli ora?
I servizi che possono essere dichiarati sono quelli successivi al 31 maggio 2022 e quelli non ancora valutati. Di conseguenza in questo caso, esclusivamente se l’aspirante per quella classe di concorso non abbia già raggiunto il massimo del punteggio (12 punti per il servizio specifico e 6 per il servizio aspecifico), potrà essere dichiarato il servizio relativo. Gli aspiranti che avessero già avuto la valutazione dei titoli di servizio successivi alla scadenza della domanda e regolarmente confermati non dovranno procedere alla nuova dichiarazione degli stessi


Ho visto che nella nuova tabella A/3, sezione A.2, sono stati previsti punteggi aggiuntivi anche per il superamento dei concorsi ordinari, prima non contemplati. È possibile, nell’aggiornamento per il 2024/26, ottenere tali punteggi?
La nuova O.M. ha previsto, nell’ambito della tabella A/3, il punteggio aggiuntivo per il superamento di un concorso ordinario e del concorso straordinario ex D.D. 510 (laddove siano utilizzati quali titoli di accesso) e anche il punteggio attribuito alle nuove abilitazioni ex DPCM 4 agosto 2023. L’aspirante che ha utilizzato l’accesso alla GPS con il concorso dovrà chiedere l’attribuzione del punteggio aggiuntivo (24 punti) nella apposita sezione A.2 del titolo di accesso, selezionando la voce di interesse, altrimenti il sistema informativo non attribuirà il punteggio aggiuntivo.


Sono in attesa dell’esito del concorso ordinario di educazione motoria alla primaria. Posso iscrivermi alla I fascia della specifica GPS riservandomi di sciogliere la riserva entro il 30 giugno?
Sì. Si tratta infatti di un concorso abilitante.

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