Tfa sostegno

Il Tfa sostegno rilascia il diploma di specializzazione per le attività di sostegno.

le prove di accesso sono organizzate dagli Atenei.

il percorso formativo consiste in una prova preliminare e successivamente delle prove concorsuali, una scritta e una orale.

la durata massima è di 8 mesi con il conseguimento di totali 60 CFU.

l’ accesso al percorso formativo prevede il possesso di determinati requisiti :


SCUOLA DI INFANZIA E PRIMARIA :
diploma magistrale abilitante : conseguito entro l’a.s. 2001/02
– diploma triennale per la scuola dell’infanzia ad oggi ancora titolo abilitante
– abilitazione a seguito di concorso ordinario
laurea in scienze della formazione primaria

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO :
laurea magistrale o a ciclo unico (oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) e conseguenti CFU ottenuti prima dell’iscrizione al TFA
diploma per ITP
non sono richiesti i 24 CFU (aa 2023/24)

-Vista la modifica delle classi di concorso del 22/12/2023 decreto n. 255 i candidati possono iscriversi ad entrambi i gradi di scuola con i nuovi requisiti?

NO. I candidati, in relazione alle classi accorpate di cui al decreto interministeriale del 22 dicembre 2023, n. 255, devono scegliere se iscriversi al TFA per la scuola secondaria di primo grado o a quello per la scuola secondaria di secondo grado.

-I 24 CFU sono da considerarsi requisito necessario quale titolo di accesso anche per il concorso del IX Ciclo del sostegno?

NO.

-Il diploma triennale per la scuola dell’infanzia ad oggi ancora titolo abilitante, nonché requisito valido di accesso per i concorsi della scuola dell’infanzia, si può considerare come titolo valido anche per l’accesso al IX ciclo sostegno?

Sentito il Ministero dell’Istruzione e del Merito, si ritiene di poter rispondere in senso affermativo.


NB :  non è più consentito l’accesso alla selezione per le classi di concorso ad esaurimento o non più previste dagli ordinamenti (nota 13 agosto 2020)

A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo;
A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica;
A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena;
A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena
B-01 Attività pratiche speciali;
B-29 Gabinetto fisioterapico;
B-30 Addetto all’ufficio tecnico;
B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici
B-32 Esercitazioni di pratica professionale;
B-33 Assistente di Laboratorio.


Le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate, per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno, per i giorni 7, 8, 9, 10 maggio 2024 nelle modalità di seguito indicate:

-mattina del 7 maggio 2024 prove scuola dell’infanzia;
-mattina del 8 maggio 2024 prove scuola primaria;
-mattina del 9 maggio 2024 prove scuola secondaria I grado;
-mattina del 10 maggio 2024 prove scuola secondaria II grado.


Prove di accesso

La prova di accesso e’ predisposta da ciascuna universita’ e si articola in:
a) un test preliminare;
b) una o piu’ prove scritte ovvero pratiche;
c) una prova orale.

3. Il test preliminare e’ costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve
individuare una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti. Il test ha la durata di due ore.
4. E’ ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui al comma 2, lettera b), un numero di candidati, che hanno conseguito una
votazione non inferiore a 21/30 nella prova di cui al comma 3, pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi. In caso di parita’ di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianita’ di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parita’, ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente piu’ giovane.

L’articolazione delle prove pratiche  di cui al comma 2, lettere b) e c), e’ stabilita dalle universita’. La loro valutazione e’ espressa in trentesimi. Le prove vertono su una o piu’ delle tematiche previste al comma 1 ( esposte sotto ) e non prevedono domande a risposta chiusa.
Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire, nella prova ovvero nelle prove di cui al comma 2, lettera
b) una votazione non inferiore a 21/30. Nel caso di piu’ prove, la valutazione e’ ottenuta dalla media aritmetica della valutazione nelle singole prove, ciascuna delle quali deve essere comunque superata con una votazione non inferiore a 21/30.
La prova orale, anch’essa valutata in trentesimi, e’ superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 21/30.

Le prove di cui all’articolo 5, comma 2, lettere a) e b) riguardano:

– Competenze socio-psico-pedagogiche diversificate per grado di scuola:
• infanzia
• primaria
• secondaria di primo grado
• secondaria di secondo grado;

– Competenze su intelligenza emotiva, riferite ai seguenti aspetti: riconoscimento e comprensione di emozioni, stati d’animo e sentimenti nell’alunno; aiuto all’alunno per un’espressione e regolazione adeguata dei principali stati affettivi; capacita’ di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica;
– Competenze su creativita’ e su pensiero divergente, riferite cioe’ al saper generare strategie innovative ed originali tanto in ambito verbale linguistico e logico matematico quanto attraverso i linguaggi visivo, motorio e non verbale;
– Competenze organizzative in riferimento all’organizzazione scolastica e agli aspetti giuridici concernenti l’autonomia
scolastica: il Piano dell’Offerta Formativa, l’autonomia didattica, l’autonomia organizzativa, l’autonomia di ricerca e di sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole; le modalita’ di autoanalisi e le proposte di auto-miglioramento di Istituto; la documentazione; gli Organi collegiali: compiti e ruolo del Consiglio di Istituto, del Collegio Docenti e del Consiglio di Classe o Team docenti, del Consiglio di Interclasse; forme di collaborazione interistituzionale, di attivazione delle risorse del territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie. Compito e ruolo delle famiglie.

La prova orale di cui all’articolo 5 comma 2 lettera c) verte sui contenuti delle prove scritte e su questioni motivazionali.


APPROFONDIMENTI

DECRETO MINISTERIALE 583

NOTA 6859 DEL 9 APRILE

DECRETO MINISTERIALE 30/09/2011


TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL TFA SOSTEGNO